Con l'Ordinanza n. 5529 depositata il 2 marzo 2025 la Corte di cassazione torna ad occuparsi di accertamenti bancari aventi ad oggetto conti correnti intestati a soggetti terzi. Al riguardo, ha precisato che ai fini del controllo esteso a conti dei terzi è utilizzabile la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e che non si verte in un caso di doppia presunzione. Tuttavia, in tali casi l'Ufficio deve fornire la prova che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia di fatto nella disponibilità del contribuente sottoposto a verifica fiscale. Il caso L'Agenzia delle Entrate, con riferimento all'anno di imposta 2010, ha recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF nei confronti del contribuente sig. V.S. La contestazione scaturisce da un'indagine bancaria avente ad oggetto conti correnti intestati al contribuente e ai suoi familiari, con recupero a tassazione delle operazioni ritenute non giustificate. I maggiori redditi, pur svolgendo il contribuente sia un'attività di intermediazione immobiliare sia un'attività agricola, sono stati imputati alla sola attività di intermediazione immobiliare. Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla competente CTP di Latina che ha respinto il ricorso. La stessa decisione è stata confermata all'esito del giudizio di gravame. V.S. ha proposto ricorso ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo ha censurato la sentenza della CTR nella parte in cui ha affermato che i conti correnti intestati ai familiari del contribuente fossero nella sua disponibilità senza che l'Ufficio avesse dimostrato la fittizia intestazione e la riconducibilità delle movimentazioni ivi registrate allo stesso contribuente. Con il secondo motivo ha denunziato la violazione degli art. 32 e 55 del TUIR per avere la sentenza impugnata ritenuto legittimo l'accertamento che aveva imputato tutti i redditi ricostruiti all'attività di intermediazione immobiliare del contribuente e non anche a quella agricola, soggetta ad una tassazione più favorevole. La decisione Con l'ordinanza in commento la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Per l'effetto ha rinviato il procedimento ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Con riferimento alla questione concernente la possibilità di utilizzare la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 nei confronti dei conti correnti intestati a soggetti terzi, nella specie i familiari del contribuente, la Cassazione – richiamando quello che è ormai un orientamento consolidato di legittimità[1] – ha ribadito come la medesima presunzione è utilizzabile nei confronti di conti non appartenenti al contribuente e che allo scopo non è di ostacolo il divieto di doppia presunzione. Ciò in quanto si è in presenza di rapporto che riguarda una presunzione semplice e una presunzione legale, correlandosi il divieto solo alla prima. Di conseguenza – spiega la Corte – pur potendo l'Amministrazione avvalersi della medesima presunzione anche per i movimenti presenti nei conti correnti intestati a terzi, deve trattarsi di conto nella disponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica a fiscale. L'onere probatorio relativo alla presenza di tali condizioni – formale intestazione ovvero disponibilità di fatto del conto – compete all'Ufficio, soltanto ove sia stato assolto opera la presunzione prevista dall'art. 32, primo comma n. 2 del d.P.R. n. 600/1973. La prova dell'Ufficio che il conto intestato a terzi sia nella effettiva disponibilità del contribuente può essere fornita anche per presunzioni (purché qualificate), al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti. F.D.D. [1] Cass. n. 15003/2017, n. 1898/2016, n. 27032/2007.