Con l’ordinanza 2 febbraio 2025 n. 2464 la Suprema Corte, nel caso di avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci una società di capitale a ristretta base sociale, ha ritenuto di applicare la tesi c.d. “minoritaria”, emersa più di recente, secondo cui si ammette come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio la dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata l’assoluta estraneità del socio alla gestione della società, la massima di comune esperienza da cui scaturisce la presunzione di distribuzione degli utili perde il suo rilievo probatorio. Il caso A seguito di verifica eseguita nei confronti della società F.C. S.r.l. sono stati emessi quattro avvisi di accertamento con cui veniva rideterminato un maggior reddito relativamente ai periodi di imposta 2014-2017. L’Ufficio successivamente ha provveduto all’emissione degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, titolari del 50% ciascuno delle quote della società, con cui ha operato una presunzione di distribuzione dei maggiori utili-extrabilancio accertati in capo alla società in ragione della ristretta base sociale. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento lamentando la violazione del divieto di doppia presunzione. I ricorsi sono stati respinti dalla CTP secondo cui i soci non avrebbero fornito la prova contraria loro spettante. Interposto gravame, la CTR ha accolto l’appello, ritenendo insufficiente la natura della ristretta base in quanto inidonea a resistere alle prove contrarie fornite dai contribuenti: l’assenza di incrementi finanziari nei loro conti correnti, l’assenza di incrementi patrimoniali derivanti da pignoramenti immobiliari connessi a sofferenze economiche della società, il rilascio di garanzie in favore della società. Tutti elementi questi incompatibili con la percezione di utili in nero. Ricorre per cassazione l’Avvocatura dello Stato censurando la sentenza per plurimi motivi. Per quanto rileva in questa sede, ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Al riguardo, ha denunziato l’illegittimità della sentenza per avere la CTR ritenuto raggiunto la prova liberatoria sulla scorta delle allegazioni difensive del contribuente, precisando che l’unica prova liberatoria ammessa, per dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti, è solo quella di provare che essi sono stati accantonati dalla società o che sono stati da essa reinvestiti. La decisione La Cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Avvocatura, disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della competente Corte di Giustizia Tributaria. Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla prova liberatoria del socio-contribuente, la Suprema Corte ha ritenuto lo stesso fondato ma nei limiti che seguono. Ha precisato infatti che la Cassazione in un primo tempo ha individuato il contenuto della prova contraria a carico dei soci nella dimostrazione che i maggiori ricavi dell’ente siano stati accantonati o reinvestiti[1]. Ciò in quanto il contribuente, titolare delle quote sociali, può comunque accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Successivamente si è riconosciuta la possibilità per il socio di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio dando la (sola) dimostrazione della propria estraneità alla gestione conduzione societaria, avendo ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote sociali, senza aver concretamente svolto alcuna delle attività di gestione e controllo riservate dalla legge al socio della società a responsabilità limitata[2]. La Cassazione ha quindi ritenuto di aderire alla tesi più recente[3], che ammette come prova contraria la dimostrazione della estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria. Una volta dimostrata l’assoluta estraneità del socio la massima di esperienza su cui si fonda la presunzione di distribuzione perde rilievo probatorio. La questione, dunque, si sposta sul piano della prova della estraneità del socio che deve essere precisa e rigorosa. FDD [1] Cass. n. 24534/2017, n. 29412/2017 e n. 32959/2018. [2] Cass. n. 15991/2024, n. 7170/2022 e n. 24870/2021.1 [3] Cass. n. 18674/2024.