Abuso della personalità giuridica: il fenomeno si configura anche nell’ipotesi in cui la società non sia stata costituita con preciso scopo elusivo

7 Febbraio 2025

Con l’Ordinanza 31 gennaio 2025 n. 2284 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la semplice considerazione inerente alla non abusiva costituzione della società non può rivelarsi dirimente al fine di escludere la sussistenza di un’ipotesi di abuso dello strumento societario.

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Il caso

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una S.r.l. ed ai suoi soci, con il quale l’Agenzia delle Entrate, dopo avere rideterminato il reddito d’impresa della società, agiva per il recupero della maggior imposta IRES e IRAP dovuta per l’anno 2008.

Secondo l’atto impositivo, i soci della S.r.l. dovevano ritenersi responsabili in solido per le obbligazioni tributarie accertate nei confronti della società sul presupposto che essi avevano utilizzato lo strumento societario come “schermo protettivo” di un’attività fraudolenta, con abuso della personalità giuridica, al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Il beneficio sarebbe derivato, in tesi, dall’operazione di vendita dell’unico immobile appartenente alla società e dalla successiva cessione delle partecipazioni facenti capo ai soci C.R. e C.C., con tassazione della sola plusvalenza di queste ultime, anziché della plusvalenza derivante vendita del complesso immobiliare e degli utili distribuiti in capo ai soci.

I contribuenti proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento rilevando come la società avesse sempre operato “nella gestione dell’area immobiliare con il relativo complesso industriale” e che pertanto essa non poteva considerarsi quale “mera fictio” creata nell’esclusivo interesse dei soci ricorrenti.

La CTP all’esito del processo di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo legittima la ripresa erariale.

La decisione, a seguito dell’impugnazione proposta dai contribuenti, veniva integralmente riformata dalla CTR della Lombardia. Secondo i giudici dell’appello la non abusiva costituzione della società, unitamente alla comprovata operatività della stessa, integrava elemento sufficiente ad escludere la sussistenza di un abuso di personalità giuridica.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a plurimi motivi.

La decisione

La Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, disponendo il rinvio del procedimento alla Corte di Giustizia di secondo grado competente.

Nelle sue premesse la Corte ha ricordato che l’abuso di personalità giuridica è una figura di elaborazione giurisprudenziale, che descrive il fenomeno ricorrente allorquando “un soggetto goda di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione” fruendo “della limitazione della responsabilità, tipica delle società di capitali, oltre i limiti entro i quali il legislatore ha inteso contenerla”. Tale figura giuridica non trova espressa disciplina nel diritto positivo; nondimeno, essa può essere pacificamente ricondotta al più ampio concetto di “abuso del diritto”, che in materia tributaria ha trovato peculiare regolamento nell’art. 10-bis L. 212/2000 (e in precedenza nell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973).

Sulla scorta di tale considerazione, i giudici di legittimità hanno chiarito che per comprendere se nel caso concreto si configuri un’ipotesi di “abuso della personalità giuridica” – in quanto estrinsecazione del più ampio fenomeno elusivo – occorre verificare se le operazioni realizzate dai contribuenti, pur non ponendosi formalmente in contraddizione con l’ordinamento, disvelino tuttavia un uso distorto dello strumento societario poiché “irragionevoli in una normale logica di mercato” e “perseguite solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale”.

La Cassazione ha quindi rilevato come la CTR non abbia fatto buon governo dei predetti principi, avendo escluso in radice la sussistenza dei tratti tipici dell’abuso della personalità giuridica per il solo fatto che la società non fosse stata costituita a fini elusivi, negando rilevanza agli ulteriori criteri di indagine.

Al riguardo, la Corte ha precisato che, per quanto “l’artificiosa costituzione di una società nell’interesse di un solo soggetto […] costituisca senza dubbio un’ipotesi di abuso della personalità giuridica”, essa non può assurgere a condizione necessaria (e sufficiente) per l’accertamento del fenomeno abusivo atteso che la distorsione dello schema societario può intervenire in qualsiasi momento, senza coinvolgere l’intera vita sociale. Non può aprioristicamente escludersi, infatti, che una società creata senza scopi elusivi venga piegata ad una gestione personalistica successivamente rispetto alla sua costituzione.

In conclusione, la Corte ha quindi formulato il principio secondo cui “la semplice considerazione inerente alla non abusiva costituzione della società, non può rivelarsi dirimente per escludere l’abuso di personalità giuridica”.

M.A.G.

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