Nella disciplina dell’interposizione rientrano anche i casi di interposizione reale

27 Gennaio 2025

Con la recente sentenza n. 939/2025 pubblicata il 15 gennaio 2025 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di interposizione nel possesso dei redditi, come disciplinata dall’art. 37 del d.P.R. n. 600/1973. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui la suddetta disposizione è applicabile non solo ai casi di interposizione fittizia (e quindi quando i redditi vengano imputati direttamente all’interponente) ma anche ai casi di interposizione reale, ovvero quando il soggetto interposto sia il reale percettore dei redditi che sono poi ritrasferiti all’interponente.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate di Roma, a seguito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, ha emesso nei confronti della società T. S.r.l. due avvisi di accertamento con cui accertava induttivamente maggiori imposte sui redditi e IVA, oltre sanzioni ed interessi per gli anni 2007 e 2008.

Successivamente sono stati emessi avvisi di accertamento – ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 600/1973 – anche nei confronti del sig. LM, ritenuto amministratore di fatto della società medesima, per mezzo dei quali l’Ufficio imputava al predetto contribuente i redditi accertati in capo alla società in qualità di reale percettore.

LM ha proposto ricorso innanzi alla competente CTP sostenendo, tra l’altro, di non potersi qualificare reale percettore di tali redditi e, in ogni caso, l’impossibilità di applicare nella specie l’art. 37, comma 3 cit.

Le ragioni del contribuente sono state accolte all’esito del primo grado di giudizio, con sentenza che veniva confermata in sede di gravame. L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso innanzi alla Suprema Corte affidato a due motivi.

Per quanto rileva in questa sede, con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto inapplicabile la suddetta norma nell’ipotesi di interposizione reale, in quanto tale norma, con riferimento alla nozione di “possessore del reddito”, si riferisce tanto ai casi di interposizione fittizia, quanto ai casi di interposizione reale di persona.

La decisione

La Corte di cassazione con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate disponendo il rinvio del giudizio ad altra sezione della competente Corte di Giustizia tributaria del Lazio.

La motivazione della sentenza richiama la disciplina dell’art. 37, comma 3 secondo cui “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possesso per interposta persona”.

In ordine all’ambito di applicazione della suddetta norma, spiega la Corte, la giurisprudenza di legittimità più recente è orientata nel senso di ritenere pacificamente applicabile la disposizione suddetta non solo ai casi di interposizione fittizia di persone (quando i redditi vengano imputati direttamente all’interponente) ma anche ai casi di interposizione reale, e quindi quando il soggetto interposto sia il reale percettore dei redditi e questi poi vengano ritrasferiti all’interponente[1].

La funzione della norma è quella di evitare che il contribuente che venga accertato come effettivo possessore del reddito altrui si sottragga al prelievo nascondendo all’amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo ad interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In questo senso, il possesso del reddito per interposta persona costituisce il “fatto ignoto” oggetto della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza del possesso effettivo sancisce la prevalenza della sostanza sulla forma (titolarità effettiva) e della reale apparenza, dovendo attribuire preminenza all’effettività del possesso del reddito a dispetto di chi ne sia il formale titolare.

F.D.D.


[1] Cass. n. 5276/2022, Cass. n. 27625/2018, Cass. n. 15830/2016.

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