La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30812 depositata il 2 dicembre 2024, ha sottolineato la distinzione, ai fini della corretta deducibilità fiscale, tra perdite su crediti e rinuncia al credito nei rapporti di cointeressenza. In particolare, il rapporto di cointeressenza tra due società determina, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento insorto tra le stesse con una modalità diversa dal pagamento, non una perdita su crediti ma una rinuncia al credito del socio, indeducibile ai sensi dell’art. 94 del TUIR. Il caso L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla consolidante B. S.p.a. un avviso di accertamento con cui contestava un’imposta teorica al gruppo oltre alla responsabilità solidale della consolidata B. S.r.l. Alla base della contestazione è stato posto il recupero di oneri contabilizzati come “perdita su crediti”, dedotti nell’anno di imposta 2005, oneri invece riqualificati come rinuncia al credito vantato nei confronti della società infragruppo per la quale era sorto un rapporto di cointeressenza. Tali importi avrebbero dovuto qualificarsi – ad avviso dei verificatori – come incremento del costo della partecipazione, risultando pertanto indeducibili, e non quindi corrispondenti a perdite su crediti. La consolidante B S.p.a. ha proposto ricorso avverso l’atto impositivo innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo come la definizione del finanziamento dipendesse in realtà da una complessa trattativa oggetto di reciproche concessioni. Tali ragioni sono state condivise dal Giudice adito che annullava l’avviso, ritenendo quindi corretta l’imputazione operata dalla ricorrente. Ha spiegato appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla CTR che, all’esito del relativo giudizio, ha confermato la pronuncia impugnata. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo per violazione di legge. Ha sostenuto in particolare la violazione degli artt. 94 e 101 del TUIR nella quale è incorsa la CTR per aver ritenuto corretta l’imputazione contabile degli esiti dell’accordo transattivo raggiunto, comprendente la definizione del finanziamento, non potendosi correlare la fattispecie ad una perdita su crediti. La decisione La Cassazione con la decisione in commento ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della CGT di II grado del Lazio. Al riguardo, la Corte ha richiamato i principi fissati con il precedente 21/02/2023 n. 5422 precisando di voler dare continuità al relativo orientamento. Ai fini della decisione assume rilievo la circostanza, decisiva e incontroversa tra le parti, che la consolidata B. S.r.l. è divenuta socia di P. S.r.l. prima della definizione della vicenda. Di conseguenza, debbono trovare applicazione le norme che disciplinano i rapporti di credito/debito tra socio e società, e non le disposizioni di carattere generale che riguardano i soggetti terzi. Ai sensi dell’art. 94, comma 1 del TUIR – norma ritenuta applicabile nella specie – “l’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all’art. 85, comma 1 lett. c., in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria”. In definitiva, in ragione del rapporto di cointeressenza intercorrente tra società creditrice e partecipata, la rinuncia al credito non può essere considerata ai fini fiscali una perdita su crediti ma un incremento del costo fiscalmente riconosciuta della partecipazione. F.D.D.