Con l’ordinanza n. 26618 depositata il 14 ottobre 2024 la Suprema Corte, aderendo ad uno degli orientamenti sullo specifico argomento, ha confermato il principio secondo cui intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario. Il caso L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla sig.ra E.B. l’avviso di accertamento per l’anno 2007 per imposte dirette, sanzioni ed interessi. L’atto è stato emesso nei confronti della contribuente quale ex socia della società LI.FO. Srl, responsabile ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c. Alla base della ripresa era stata posta una plusvalenza che la società avrebbe conseguito prima della sua cancellazione, a seguito dell’assegnazione di un immobile alla contribuente. L’Ufficio ha quindi proceduto con la ripresa della tassazione sulla plusvalenza realizzata dalla società ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 602/1973 nella versione vigente ration temporis. La contribuente ha proposto istanza di accertamento con adesione sostenendo che la sua responsabilità sarebbe sussistente soltanto per debiti definitivamente accertati in capo alla società, prima dell’estinzione. Di conseguenza, non avrebbe potuto rispondere di debiti erariali emersi successivamente all’estinzione della società. La sig.ra E.B. ha comunque sottoscritto l’atto di adesione ma ha deciso di non versare le relative somme a suo debito risultanti, decidendo contestualmente di impugnare l’atto impositivo. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla CTP di Milano con sentenza che è stata confermata in grado d’appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui ha censurato la sentenza di secondo grado per violazione di legge. A tal proposito, ha sostenuto che la definizione dell’accertamento con adesione avviene e si perfeziona esclusivamente con il pagamento della somma concordata, con la conseguenza che in assenza di adempimento, l’originario avviso sarebbe comunque impugnabile in quanto efficace. La sig.ra E.B., in particolare, ha valorizzato l’art. 9 del D. Lgs n. 218/1997 – rubricato “perfezionamento della definizione” – secondo cui “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 2”. Inoltre, ha richiamato l’art. 6 comma 4 del medesimo decreto, norma che prevede: “all’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento perde efficacia”. Da ciò – sostiene la contribuente – se l’atto impositivo perdesse efficacia già con la sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, perderebbe rilievo la disciplina richiamata che subordina la definizione e la perdita di efficacia soltanto al previsto versamento. La decisione La Cassazione con la decisione in commento ha respinto il ricorso, con conseguente condanna alle spese del giudizio. La Suprema Corte pur ammettendo l’esistenza di orientamenti di legittimità non consonanti, ritiene di dare continuità a quello secondo il quale la sottoscrizione dell’atto di accertamento preclude la possibilità di impugnazione dell’originario avviso di accertamento. Ciò in quanto la disciplina dell’adesione non attribuisce al contribuente alcuno ius poenitendi, per cui scegliere di non versare il tributo e di impugnare impositivo significherebbe esercitare un diritto di recesso dall’atto di accertamento con adesione o comunque di porre in essere una revoca alla stessa adesione non previsti dal sistema. Tanto che – spiega la Corte – la sospensione del termine per impugnare, oltre alla previsione secondo cui l’impugnazione dell’atto comporta la rinuncia all’istanza, induce chiaramente a ritenere che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e la sua impugnazione sono tra loro alternativi. In definitiva, il versamento degli importi dovuti in base all’atto di accertamento con adesione rappresenta una condizione legale unilaterale di adempimento, posta nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria. La Cassazione ha affermato quindi il seguente principio di diritto: “intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario”. FDD