Annullato l’avviso di accertamento con sentenza penale di assoluzione.

19 Settembre 2024

Con l’ordinanza n. 23570 depositata il 3 settembre 2024, la Suprema Corte ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, sulla base di una contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Alla base della decisione è stata posta la sentenza definitiva di assoluzione emessa a conclusione del procedimento penale perché il fatto non sussiste. Si tratta di una delle prime applicazioni del nuovo art. 21bis del D. Lgs n. 74/2000.

Il caso

La vicenda trae origine da un’indagine effettuata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, tra il 2012 e il 2013, all’esito del quale il sig. A.M. è stato denunciato per emissione di fatture per operazioni inesistenti – e quindi per il reato di cui all’art. 8 del D. Lgs n. 74/2000 – nei confronti di tre operatori commerciali.

Tra questi, destinatario delle fatture è stato il sig. L.F. nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha operato una ripresa ai fini Irpef e IVA, deducendo l’acquisto fittizio di prestazioni di servizi e mano d’opera per abbattere i costi dalla base imponibile Irpef e per detrarre indebitamente l’IVA.

Il contribuente L.F. ha proposto ricorso avverso i conseguenti atti impositivi instaurando il giudizio di primo grado che si è concluso con una sentenza di accoglimento da parte della competente CTP. È seguita l’impugnazione della decisione da parte dell’Agenzia delle Entrate il cui relativo giudizio si è concluso con la riforma integrale della sentenza di primo grado da parte della CTR.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale, allegando la sentenza del Tribunale penale di Como munita di attestazione di passaggio in giudicato, con cui è stata disposta l’assoluzione di L.F. perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p.

La decisione

LA Suprema Corte, con l’ordinanza in commento ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

Ai fini della stessa decisione è risultato decisivo lo ius superveniens rappresentato dal decreto legislativo n. 87 del 2024 che ha introdotto, nel corpo del D. Lgs n. 74/2000, il nuovo art. 21bis rubricato: “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, secondo cui: “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito al dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindi giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio”.

Nel caso di specie la Cassazione – con una delle prime pronunce emesso in applicazione della nuova disposizione – ha valutato come il contribuente sia stato assolto definitivamente in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale perché il fatto non sussiste, con sentenza allegata agli atti di cassazione. La fattispecie rientra quindi pienamente nella previsione di cui all’art. 21bis dl D. Lgs. n. 74/2000 con la conseguenza che la sentenza penale ha efficacia di giudicato nel presente giudizio e che gli avvisi di accertamento impugnati debbono essere annullati.

La portata dirimente dello ius superveniens ha giustificato, secondo la Corte, la compensazione delle spese.

FDD

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