Liquidazione dei fondi comuni di investimento e responsabilità delle SGR ai fini IVA

26 Giugno 2024

Con la sentenza n. 16285 depositata il 12 giugno 2024 la Cassazione si è pronuncia in tema di responsabilità ai fini IVA di una società di gestione del risparmio sancendo il principio di diritto per cui, in caso di estinzione di un fondo comune di investimento amministrato da una SGR, non è configurabile alcuna responsabilità diretta di quest’ultima con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Ne consegue che la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA gravanti sul fondo comune estinto, dalla stessa amministrato.

La vicenda

Con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con cui la allora Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello di parte erariale avverso la sentenza di primo grado resa in accoglimento del ricorso proposto da una società di gestione del risparmio avverso un avviso di accertamento emesso ai fini IVA per l’anno 2006. Con l’avviso, in dettaglio, era stata contestata alla SGR lo svolgimento di operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ad acquisti di immobili da parte di un fondo comune dalla stessa gestito, con la conseguente indetraibilità dell’IVA.

Il giudice di appello aveva recisamente negato ogni responsabilità della SGR ai fini IVA, evidenziando che “il fondo comune d’investimento [era] un patrimonio autonomo e distinto dalla società di gestione e da quello di ogni partecipante”, circostanza idonea a escluderne la soggettività passiva a fini tributari, non potendo l’ente di gestione essere chiamato a rispondere dei debiti tributari facenti capo al fondo comune estinto.

La decisione

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate incentrando la propria decisione, con valenza assorbente, sul primo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. n. 351/2001 (convertito in L. n. 410/2001) in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Secondo la tesi erariale, infatti, il Collegio di seconde cure aveva erroneamente escluso la soggettività passiva ai fini IVA della società di gestione del fondo comune, che invece era da considerarsi legittimamente destinataria della pretesa erariale avanzata con l’avviso di accertamento.

Richiamando propri precedenti giurisprudenziali la Corte ha ribadito che i fondi comuni d’investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Da ciò consegue che l’immobile acquistato nell’interesse del fondo dev’essere intestato alla società promotrice o di gestione, che ne ha la titolarità formale ed è dotata di legittimazione processuale, potendo far accertare in giudizio i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.

Pertanto, dei debiti del fondo comune risponde in via esclusiva il patrimonio di quest’ultimo, non anche il patrimonio della SGR.

Vero è, rileva la Corte, che l’art. 8 D.L. n. 351/2001 attribuisce espressamente alle SGR la soggettività passiva d’imposta. Se tale profilo è indubbio, con la conseguenza che la SGR può essere destinataria di avvisi di accertamento aventi ad oggetto le attività del fondo comune, la stessa tuttavia “non risponde delle eventuali pretese dell’Amministrazione finanziaria con il proprio patrimonio, ma unicamente nei limiti del patrimonio del fondo, trattandosi di un patrimonio separato. In altri termini, in caso di dichiarazioni erronee o infedeli rilasciate dalla SGR, risponde sempre e comunque il patrimonio del fondo; il quale potrà poi rivalersi nei confronti della SGR sulla base del rapporto di mandato”.

Sulla scorta di quanto precede, in capo alla SGR residua una soggettività passiva d’imposta solo formale, dovendo rispondere dell’IVA, sotto il profilo sostanziale, il solo fondo comune con il proprio patrimonio, autonomo e distinto da quello della società di gestione. Ove si verifichi, come nel caso di specie, la liquidazione del fondo comune, si realizza altresì l’estinzione del patrimonio separato e del rapporto di mandato tra fondo e SGR. In tale evenienza, pertanto, l’ente di gestione potrà opporre all’Amministrazione finanziaria l’intercorsa cessazione del rapporto e la liquidazione del fondo comune, con la conseguenza dell’impossibilità, per parte erariale, di rivalersi sul patrimonio della SGR, non ravvisandosi alcuna ipotesi di responsabilità solidale della stessa per il mancato assolvimento delle obbligazioni tributarie da parte del fondo, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità.

F.N.

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