Onere della prova: la nuova disciplina non è retroattiva

21 Giugno 2024

Con l’Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 la Cassazione torna ad occuparsi della disciplina dell’onere della prova come modificata con il recente art. 7 comma 5bis del D. Lgs n. 546/1992 con riferimento ad un’ipotesi di fatture per operazioni inesistenti. Al riguardo, nel confermare un precedente orientamento secondo cui la nuova disciplina non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso salva la sussistenza di presunzioni legali, ha chiarito la natura sostanziale della disposizione di recente introduzione e quindi la sua efficacia non retroattiva.

Il caso

La società L. S.p.A. ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento in tema di imposte dirette ed IVA relativo all’anno di imposta 2007. L’atto impositivo è stato emesso sulla scorta delle risultanze di un PVC con cui è stata contestata l’indebita deduzione dei costi e il diritto di detrazione dell’IVA relativa ad operazioni ritenute inesistenti.

Il ricorso avverso il suddetto avviso ha dato origine ad un giudizio che si è concluso con sentenza sfavorevole. Tale decisione è stata confermata in sede di gravame da parte della CTR della Lombardia. Il giudice di secondo grado, in particolare, ha ritenuto come nel caso di specie – tra l’altro – non risulti provata l’effettività dei costi, data la mancata dimostrazione dell’operatività gestionale delle società fornitrici, delle quali l’appellante non ha fornito le dovute informative sulla struttura, né ha fornito alcuna prova in merito a chi effettivamente avrebbe fornito le presunte lavorazioni. Di conseguenza, al fine di considerare deducibili fiscalmente i costi, è necessario che il contribuente provi l’effettività delle forniture/prestazioni mentre non spetta all’A.F. provare – come ha sostenuto parte appellante – che queste siano oggettivamente esistenti, effettive ed inerenti.

La società ha proposto pertanto ricorso innanzi alla Suprema Corte censurando la sentenza con plurimi motivi. Per quanto rileva ai fini del presente commento, con il primo motivo ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la CTR, nel pronunciarsi sull’onere della prova, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’Ufficio non ha fornito nella specie elementi di prova idonei a ritenere oggettivamente inesistenti i servizi prestati alla ricorrente, bensì semplicemente elementi presuntivi da cui dedurre la natura artificiosa delle ditte in esame. La decisione resa dalla CTR era quindi viziata per aver affermato che incombeva sulla società un onere di provare l’effettività delle forniture/prestazioni, con conseguente illegittima inversione dell’nere della prova.

La decisione

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha respinto il ricorso della società con conseguente condanna, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità.

Al riguardo, ha richiamato il consolidato orientamento in tema di IVA, secondo cui, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia[1].

Quanto all’incidenza al caso di specie della nuova disciplina in materia di onore probatorio di cui all’art. 7, comma 5bis del D. Lgs. n. 546/1992 ha richiamato la recente (e nota) pronuncia n. 31878/2022 secondo cui “In tema di onore probatorio gravante in giudizio sull’A.F. in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs. n. 546/12992 non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”. Del resto la nuova disposizione non costituisce abrogazione dell’utilizzo delle presunzioni non legali in materia tributaria.

Da ultimo è stata fornita la precisazione secondo cui la stessa disposizione ha chiaramente natura sostanziale posto che è una regola di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda, e non processuale che disciplina i modi di deduzione, ammissione e assunzione delle prove. Ne consegue la sua efficacia non retroattiva che si estende esclusivamente ai giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero al 16 settembre 2022.

FDD


[1] Cfr: Cass. n. 28628/2021, n. 9851/2018, n. 5339/2020, n. 15369/2020, n. 25891/2023.

File non trovato

2024 - Morri Rossetti

cross