Giudizio di appello, integrazione del contraddittorio per le sole cause inscindibili

13 Maggio 2024

Con riferimento alle cause scindibili, non sussiste alcun obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi della disciplina processual-civilistica nei confronti delle parti del giudizio di prime cure che hanno perso interesse alla proposizione del ricorso in appello. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite, evidenziando la piena compatibilità della disciplina contenuta negli artt. 331 e 332 del c.p.c. con il processo tributario.

Il caso.

Con la sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi della disciplina processual-civilistica nei confronti delle parti del giudizio di prime cure che hanno perso interesse alla proposizione del ricorso in appello non sussiste con riferimento alle cause scindibili.

Quanto alla genesi del contenzioso, una società in accomandita semplice impugnava un’intimazione di pagamento successiva a cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, crediti previdenziali e sanzioni amministrative.

Il collegio di prime cure, tuttavia, annullava taluni crediti prescritti e declinava la propria giurisdizione in ordine alle cartelle relative a crediti previdenziali e violazioni del Codice della strada, altresì dichiarando la propria incompetenza territoriale per i crediti fiscali vantati dalla Regione Lazio.

Parte erariale appellava la pronuncia di primo grado e la contribuente, a sua volta, proponeva appello incidentale rilevando, per quanto qui di interesse, la violazione dell’art. 53, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992 in forza dell’omessa notifica dell'appello a tutte le parti del procedimento di primo grado.

A fronte del rigetto dell’appello incidentale da parte del competente Collegio regionale, la società proponeva ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione dell'art. 53, co. 2, citato, stante l’omessa notifica dell’appello nei confronti della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Viterbo, entrambe parti nel giudizio di primo grado ma estromesse dal giudizio.

La Sezione tributaria riconosceva la rilevanza della questione, chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire se la norma ora richiamata, nel prevedere che il ricorso in appello debba essere proposto “nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado”, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che, a prescindere dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ex artt. 331 e 332 c.p.c., imponga in ogni caso l’integrazione del contraddittorio nei confronti della totalità delle parti coinvolte nel giudizio di primo grado o se, al contrario, configuri un’autonomia della materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado rispetto a quella contenuta nel Codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di secondo grado e, tra questi, le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 D.Lgs. n. 546/1992.

La statuizione delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite, effettuata una lunga ed articolata disamina della problematica afferente alla distinzione tra cause scindibili, inscindibili e dipendenti e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali tributari in materia di litisconsorzio necessario, hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c.., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno”.

In altri termini, ritiene la Suprema Corte che il contraddittorio debba essere integrato, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., solo in presenza di controversie inscindibili, laddove invece, nell’ipotesi di cause scindibili, opera l’art. 332 c.p.c., il cui primo comma dispone come segue: “Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione”.

In estrema sintesi, dunque, in presenza di cause inscindibili troverà applicazione l’art. 331 c.p.c. Pertanto sussisterà l’obbligo, per il giudice, di integrare il contraddittorio, pena l’estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Viceversa, in presenza di cause scindibili troverà applicazione l’art. 332 c.p.c., non sussistendo alcun obbligo di integrare il contraddittorio. Il giudice, pertanto, dovrà disporre la notificazione dell’appello solo ove pendano, in capo alla parte preteremessa dal giudizio, i termini per impugnare.

Non solo. Le Sezioni Unite hanno altresì affermato che: “Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale – che l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione”.

F.N.

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