Incompatibilità della disciplina italiana sulle società di comodo con i principi unionali in materia di IVA

16 Aprile 2024

CGUE, III sezione, 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole S.p.A., C-341/22.

Con la sentenza emessa il 7 marzo scorso all’esito del caso C-341/22, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato l’incompatibilità con la Direttiva IVA della disciplina italiana in materia di società di comodo contemplata dall’art. 30 della L. n. 724/1994, nella parte in cui nega il diritto alla detrazione (o al rimborso, o alla compensazione) dell’IVA qualora l’importo dichiarato delle operazioni a valle soggette a IVA sia inferiore alla soglia al di sotto della quale scatta la presunzione di non operatività.

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La vicenda processuale e le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza in epigrafe, emessa il 7 marzo scorso all’esito del caso C-341/22, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato l’incompatibilità con la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) della disciplina italiana in materia di società non operative contemplata dall’art. 30 della L. n. 724/1994, sotto il duplice profilo dei requisiti per la qualifica di soggetto passivo e dell’inesistenza, nel sistema unionale, di soglie relative agli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Oggetto della vicenda processuale, l’annullamento di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente la detrazione di un credito Iva in forza della qualificazione della stessa come società non operativa. Ciò in quanto l’importo delle operazioni a valle soggette a IVA dalla stessa dichiarato era inferiore alla soglia al di sotto della quale, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994, scatta la presunzione di non operatività.

Dopo aver ottenuto sentenze sfavorevoli in entrambi i gradi di merito, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’incompatibilità con il diritto unionale del diniego alla detrazione dell’IVA oppostole dall’Ufficio.

La Suprema Corte ha, pertanto, sollevato plurime questioni pregiudiziali, chiedendo ai giudici di Bruxelles di volersi pronunciare in merito allalegittimità della normativa italiana che preclude alle società non operative la detrazione, il rimborso o la compensazione del credito IVA.In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’art. 30 della L. n. 724/1994 si proponga il fine di disincentivare la costituzione di società di comodo, impedendo che persone giuridiche che svolgono solo formalmente un’attività economica beneficino di vantaggi fiscali. Ciò avviene mediante la previsione di “un meccanismo deterrente che si fonderebbe sulla presunzione secondo cui il carattere non operativo di una società può essere dedotto dal fatto che gli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui essa dispone sono inferiori rispetto alla soglia di reddito determinata da detta disposizione”. Resta ferma in ogni caso la possibilità, per la società, di confutare tale presunzione dimostrando che, a causa di situazioni oggettive, non le sarebbe stato possibile raggiungere tale soglia di reddito nel periodo oggetto di contestazione.

La decisione della CGUE

La Corte di Giustizia, come anticipato, si è soffermata su due punti di peculiare interesse afferenti alle prime due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, restando assorbita la terza.

La prima questione pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 9, par. 1, della Direttiva IVA. La Corte di Cassazione chiede, in sostanza, se tale norma possa essere interpretata nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, di conseguenza, il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA di rivalsa assolta, a chi esegua operazioni attive rilevanti ai fini IVA “in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa – rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge [i.e. dall’art. 30, L. n. 724/1994] e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l’esistenza di oggettive situazioni ostative”.

Riguardo a tale questione, il Consesso unionale ha concentrato la propria attenzione sulle nozioni, tra loro strettamente correlate, di “soggetto passivo” e “attività economica”. Quanto alla prima nozione, il citato art. 9, par. 1, al comma 1, àncora la soggettività passiva ai fini IVA all’esercizio di un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati della stessa. In tal senso, il secondo comma della disposizione in parola definisce “attività economica” ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, considerandosi altresì tale “lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

Conseguenza logica di tale sforzo ermeneutico è l’impossibilità, secondo la Corte, di subordinare la qualità di soggetto passivo all’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore economico superi una determinata soglia di reddito normativamente fissata, corrispondente ai ricavi ragionevolmente attesi dalle attività patrimoniali nella propria disponibilità. Al contrario, in base al diritto europeo rileva in via esclusiva l’effettivo esercizio di un’attività economica come sopra definita, in assenza di limiti quantitativi di sorta.

Venendo alla seconda questione pregiudiziale, la Suprema Corte si è rivolta al Giudice unionale al fine di chiedere se l’art. 167 della Direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostino a una disciplina nazionale che, come l’art. 30 citato, neghi il diritto di detrazione dell’IVA di rivalsa assolta sugli acquisti nel caso in cui il soggetto passivo esegua operazioni attive rilevanti ai fini IVA in misura inferiore alle soglie previste.

Al riguardo, rammentata la portata generale del diritto alla detrazione e la sua non comprimibilità in linea di principio, la CGUE ha precisato che il diniego del diritto in questione costituisce un’eccezione limitata all’ipotesi di condotte evasive; con la conseguenza che incombe sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare “con elementi diversi da supposizioni” la sussistenza di dati oggettivi a supporto dell’evasione perpetrata dal soggetto passivo, mentre i giudici nazionali hanno l’obbligo di verificare l’effettivo assolvimento di tale onere.

Ciò premesso, il Collegio chiarisce che la Direttiva IVA non contempla alcuna disposizione volta a subordinare il diritto a detrazione al requisito che l’importo delle operazioni effettuate a valle, rilevanti ai fini IVA, raggiunga una certa soglia quantitativa, tale diritto essendo garantito al semplice ricorrere delle condizioni richieste, indipendentemente dai risultati conseguenti all’esercizio della specifica attività da parte del soggetto passivo. Ne consegue la contrarietà al diritto unionale di presunzioni come quella contemplata dall’art. 30 della L. n. 724/1994, “in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto a detrarre l’imposta assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

F.N.

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