Con l’ordinanza 19 luglio 2023 n. 21457 la Suprema Corte, richiamando un orientamento ormai consolidato in seno alla propria giurisprudenza, ha ribadito come nel caso in cui si debba procedere alla notifica di un secondo ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza, esso deve essere notificato entro il termine c.d. “breve” di 60 giorni dalla notifica del primo ricorso improcedibile non ancora dichiarato tale. Ciò in quanto con la notifica del primo ricorso si cristallizza la conoscenza legale della sentenza da impugnare. Il caso Il caso posto al vaglio del Supremo Collegio afferisce all’impugnazione da parte del contribuente di una sentenza resa dalla Commissione Tributaria di secondo grado della Basilicata, depositata il 19 gennaio 2015 e non notificata. Con la citata sentenza, il Collegio di merito confermava la legittimità di un avviso di accertamento in materia di IRPEG, IVA e IRAP per l’anno 2003. Quello che qui rileva, ai fini dell’analisi della pronuncia della Suprema Corte è quanto si legge nella stessa circa le tempistiche relative all’impugnazione di detto pronunciamento di merito. Infatti, detta sentenza veniva prima impugnata con ricorso notificato il 17 luglio 2015 che la Corte dichiarava improcedibile per mancato deposito nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c. del fascicolo dinanzi alla Cancelleria della Suprema Corte, ma non ancora dichiarato tale in sede processuale dal Collegio giudicante. Come sottolinea la Suprema Corte, la “società ricorrente, nell’auspicato intento di sanare detto vizio, ha provveduto in data 2 dicembre 2015 a notificare altro ricorso per cassazione (…)”, assumendo che lo stesso era da ritenere tempestivo ed ammissibile in ragione della sua notifica entro il termine c.d. lungo di cui alla normativa vigente ratione temporis”. La pronuncia Il Collegio adito, rilevati i vari passaggi temporali sopra descritti, ha dichiarato inammissibile il secondo Ricorso notificato (i.e. quello regolarmente depositato) ritenendolo tardivo perché notificato oltre il c.d. termine breve di 60 giorni previsto dall’art. 326 cod. proc. civ.. In particolare, secondo la Suprema Corte, “(…) la notifica della prima impugnazione dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Sicché la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione”. A supporto di tali conclusioni sono richiamati i pregressi pronunciamenti sulla specifica questione. In primis fa rinvio alla Sentenza Cass. 21145 del 19 ottobre 2016 nella quale, evidenzia come sia stato affermato il principio secondo cui “(…) nel caso in cui una sentenza sia stata depositata o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere di impugnazione”. La Corte di legittimità, successivamente, rinvia in maniera ancora più specifica alle conclusioni di cui alla Sentenza SS.UU. n. 10266 del 27 aprile 2018 rilevando come nella stessa sia stato precisato come “(…) nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente”. Si precisa, inoltre, come il principio di cui sopra muove dalle conclusioni già precedentemente rese in maniera più estesa in altro pronunciamento reso dal Collegio in funzione nomofilattica ed in particolare con la Sentenza SS.UU. n. 12084 del 13 giugno 2016, nella quale, accogliendo una interpretazione estensiva della previsione di cui all’articolo 326 cod. proc. civile, ha equiparato, per ragioni di economicità processuale, alla effettiva notificazione della sentenza anche l’impugnazione della medesima (ai fini del decorso del c.d. termine breve) in contrapposizione ai dubbi sul punto resi in sede di ordinanza di rimessione dal collegio rimettente[1]. Nel caso di specie, dunque, accertato che, tra la notifica del primo ricorso (di cui non era stato effettuato tempestivo deposito ex art. 369 c.p.c.) e del secondo, sia decorso un termine superiore a quello di 60 giorni richiesto in ragione del principio di diritto sopra riportato, il ricorso di parte ricorrente è stato dichiarato inammissibile poiché tardivo. Per tale ragione preliminare è stata omessa la trattazione dei motivi proposti nello stesso atto. A.C. [1] Si rammenta, in estrema sintesi, come con l’Ordinanza di rimessione n. 9782/2015 della sezione n. I della Corte di Cassazione, il Giudice rimettente avesse esposto dubbi su tale interpretazione in quanto “a) ai fini del decorso dei termini di impugnazione, la notificazione della sentenza non avrebbe equipollenti; b) la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo che non sia quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante; c) la recente riduzione da un anno a sei mesi del c.d. termine lungo (di decadenza) per proporre le impugnazioni avrebbe fatto venire meno il “temuto pregiudizio per la celerità del procedimento”, derivante dal negare la decorrenza del termine per impugnare coincidente con la notifica della prima impugnazione”.