Ricorso per cassazione privo di firma digitale: rimessione al Primo Presidente

24 Luglio 2023

Con l’Ordinanza interlocutoria n. 16454 depositata il 9 giugno 2023, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché, a fronte della presentazione di un ricorso nativo digitale da parte dell’Avvocatura di Stato privo di sottoscrizione digitale e alle relative censure – che variano dalla nullità alla inesistenza dell’atto processuale – valuti la rimessione alle Sezioni Unite trattandosi di questione di massima importanza.

Il caso

A seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Unicar S.r.l. per l’anno di imposta 2013, la competente Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento con cui si contestava la detrazione IVA per l’acquisto di n. 12 autovetture usate in quanto attinenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, mediante l’interposizione fittizia della società “cartiera” Blue Eagle di Costa M. & C. S.a.s.

La società, dopo un vano tentativo di accertamento con adesione, ha impugnato l’avviso di accertamento innanzi alla competente CTP che ne ha respinto il ricorso. La relativa sentenza è stata completamente riformata dalla CTR del Lazio, Sez. St. di Latina. I Giudici di appello, infatti, nell’annullare l’avviso di accertamento hanno ritenuto l’irrilevanza del fatto che, a monte delle operazioni, vi fossero aziende dalle quali i veicoli non erano transitati, o i cui rappresentanti erano noti alle forze dell’ordine o non avevano versato le imposte dovute, tanto più che dalle intercettazioni telefoniche non si evinceva alcun riferimento al legale rappresentante della Unicar, che comunque non poteva essere a conoscenza di quanto accadeva nella catena commerciale. Ciò tenendo conto anche del numero esiguo dei veicoli (12) rispetto al totale commercializzato dalla società e che l’acquisto di autoveicoli a prezzo vantaggioso rientra comuque nella politica aziendale.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo l’Avvocatura denunzia la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR affrontato le questioni con argomenti fuorvianti ed ultronei, decidendo la controversia sulla base di prove inesistenti e non offerte dalle parti.

Con separato motivo l’Agenzia delle Entrate censura la decisione di appello per violazione degli artt. 19 e 21 posto la a CTR non si sarebbe attenuta ai principi della giurisprudenza unionale sullo specifico punto.

A tali motivi si è aggiunta l’eccezione di nullità (rectius di inesistenza) del ricorso notificato dall’Avvocatura dello Stato, formulata dalla controricorrente, giacché privo di sottoscrizione digitale da parte dell’avvocato dello Stato titolare del fascicolo. A fronte della stessa eccezione, con successiva Ordinanza interlocutoria il ricorso è stato rimesso dalla sezione VI alla sezione VI non essendosi nella specie ravvisata l’evidenzia decisoria.

La decisione

La Sezione V della Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha invece ritenuto di rimettere il procedimento al Primo Presidente affinché valuti l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, vista la massima importanza della questione.

Al riguardo, la decisione richiama il precedente della Suprema Corte n. 3379/2019, attinente al ricorso analogico o cartaceo, con cui si afferma che: “il ricorso per cassazione privo della sottoscrizione dell’avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 161, comma 2 c.p.c. estensibile a tutti gli atti processuali”. Il caso di specie, tuttavia, si riferisce al diverso caso del ricorso nativo digitale in quanto interamente confezionato in ambiente informatico, comunque privo della firma dell’avvocato il cui nominativo è riportato in calce al ricorso.

La Corte rileva anche che nel caso di specie non sussiste una irregolarità del procedimento di notificazione, di cui è tradizionalmente ritenuta possibile la sanatoria in forza del principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3 c.p.c. bensì di un deficit strutturale dell’atto processuale posto che, a mente dell’art. 365 c.p.c. “il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto in apposito albo”.

Pur rilevando la sussistenza di elementi di segno contrario - spiega la Corte – la mancanza di firma rileva ai fini dell’inesistenza dell’atto, come previsto dall’art. 125 c.p.c., rilevando come la sottoscrizione può essere apposta anche in altra parte dell’atto, onde attribuire all’estensore la sua paternità, che è il fine ultimo dell’adempimento richiesto.

La Cassazione richiama quindi le due uniche pronunce che hanno finora affrontato la specifica questione dell’atto introduttivo del giudizio nativo informatico ma privo di sottoscrizione digitale. La prima (Cass. n. 14338/2017) afferma che: “l’atto introduttivo del giudizio – ma anche l’atto di impugnazione – redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d. lgs. 82/2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo in formato analogico”. Per la Corte, quindi, la sottoscrizione attiene alla formazione dell’atto riportando lo stesso una carenza strutturale non suscettibile di sanatoria.

Successivamente la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018 ha affermato che “in tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo”. La sentenza indicata si riferisce comunque al caso del ricorso nativo digitale ma depositato in copia cartacea prova di attestazione di conformità, soffermandosi in via incidentale sulla differenza tra il ricorso originale informatico sottoscritto digitalmente e copia informatica notificata all’intimato ma privo di sottoscrizione digitale.

In tale circostanza le Sezioni Unite hanno precisato che 2ove si accedesse all’interpretazione che ammette la notificazione di un ricorso in originale informatico privo di firma digitale verrebbe addirittura a mancare un originale sottoscritto, giacché a tanto non potrebbe sopperire l’attestazione di conformità della copia analogica del ricorso depositata in luogo dell’originale digitale; attestazione che postula, per l’appunto, che l’originale digitale sia stato ritualmente sottoscritto”.

Tale decisione delle SSUU, secondo l’Ordinanza in commento, non appare calzante per plurime ragioni. Il principio sarebbe estrapolato dal contesto della motivazione, inoltre le SSUU riportano il vizio nella categoria della nullità mentre la giurisprudenza successiva riconduce il vizio ad un deficit strutturale dell’atto e quindi alla sua inesistenza. Inoltre, per effetto di detta qualificazione di nullità sarebbe applicabile il principio di raggiungimento dello scopo ovvero una sanatoria per la violazione.

Da ultimo è stato richiamato il principio di non discriminazione del documento informatico che, avendo pari dignità di una copia analogica, non avrebbe perciò una portata superiore al punto da sopperire l’assenza della sottoscrizione.

Sulla scorta di quanto precede, è stato pertanto rimesso il ricorso al Primo Presidente.

F.D.D.

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