La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 17172 depositata il 15.06.2023 ha fissato il principio secondo cui nel processo tributario allorché un documento venga acquisito attraverso un ordine di esibizione illegittimo e quindi non utilizzabile, permane l’onere della parte di provvedere nel successivo giudizio di appello alla produzione del documento stesso ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, non potendo limitarsi al semplice richiamo dello stesso, salvo nel caso in cui alleghi la sua unicità. Il caso La società IFI Spa ha presentato istanza di rimborso Irap per l’anno 2002 e, al fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, ha proposto ricorso innanzi alla competente CTP. La CTP ha respinto il ricorso ritenendo preclusivo all’accoglimento dello stesso l’adesione della società alla sanatoria fiscale di cui all’art. 9 della Legge n. 289/2002. Di particolare rilevanza è la circostanza secondo cui tale adesione è stata documentata a seguito di un ordine di esibizione emesso dalla stessa CTP nel corso del giudizio di primo grado. La società ha proposto appello avverso la decisione del giudice di prime cure con ricorso che è stato respinto dalla competente CTR. Segue il ricorso in cassazione della IFI Spa, affidato a tre motivi. Per quanto di interesse ai fini del presente commento, la ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per error in procedendo, rilevando al riguardo come la stessa decisione si sia basata su un documento – la domanda di adesione alla sanatoria – prodotta irritualmente in base ad un provvedimento illegittimo e denunziato come tale in sede di appello. Difatti l’Amministrazione finanziaria non ha prodotto in appello la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, documento che ha trovato ingresso soltanto con l’ordinanza istruttoria della CTP. Con separato motivo ha denunziato la violazione della disciplina dell’onere della prova posto che, a causa della inutilizzabilità del documento acquisito irritualmente, rimane priva di supporto probatorio la tesi dell’Agenzia delle Entrate. Del resto, l’art. 58 del D. Lgs n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria non può essere sopperito con il mero richiamo del documento prodotto su ordine del giudice. La decisione La Cassazione rileva come l’ordine di esibizione emesso dalla CTP nella specie fosse palesemente illegittimo, in quanto volto a colmare una evidente lacuna dell’apparato probatorio dell’Agenzia, andando così ad adempiere impropriamente all’onere probatorio di parte. È pur vero – sottolinea la Corte – che dopo il giudizio di primo grado i documenti sono acquisiti al fascicolo d’ufficio, per cui lo stesso non è più nella disponibilità della parte al termine del processo di primo grado. Tuttavia, un possibile richiamo al documento poteva aversi soltanto in caso di unicità dello stesso, unicità invero non allegata da nessuna parte nel processo. Viene così stabilito il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, allorché un documento venga acquisito attraverso un illegittimo ordine giudiziale di esibizione dello stesso a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, la parte stessa nel susseguente giudizio di appello, ha l’onere di provvedere alla produzione del documento stesso, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 546/1992, non potendo limitarsi al semplice richiamo dello stesso, salvo che non alleghi l’unicità del documento stesso, come prodotto a seguito dell’ordine giudiziale e così entrato nel fascicolo di ufficio, e anche in tal caso dimostrando di averne previamente richiesto il rilascio di copia alla segreteria dell’ufficio giudiziario, non ricevendone tempestiva risposta o ricevendone un diniego”.