Doppio diniego di rimborso: impugnabile il secondo se frutto di autonoma istruttoria rispetto al precedente

28 Luglio 2022

Con la sentenza del 18 luglio 2022, n. 22453, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto per il quale se il contribuente ha proposto una nuova istanza di rimborso fondata su elementi ulteriori rispetto alla precedente, il secondo diniego opposto dall’Ufficio, se non è meramente confermativo del primo, costituisce atto autonomamente impugnabile. Ciò, vale in particolar modo se il nuovo diniego è stato emesso a fronte di un’autonoma istruttoria.

Il caso

La vicenda trattata dalla Suprema Corte trae origine dalla proposizione di una seconda istanza di rimborso per le ritenute applicate sugli interessi corrisposti da una società italiana alla casa madre lussemburghese. La prima istanza di rimborso era stata respinta dall’Ufficio, con provvedimento di diniego che la società riteneva non essere stato ritualmente notificato, giacché indirizzato alla sede legale dell’istante piuttosto che al domicilio eletto. Tale evenienza, unita alla necessità di integrare la domanda di rimborso con elementi di fatto e documenti non approntati in precedenza, aveva indotto la società a formulare una seconda istanza.

All’atto della ricezione, il centro operativo di Pescara (competente per la gestione dei rimborsi di ritenute e imposte sostitutive operate a carico di soggetti non residenti su dividendi e interessi) replicava che avrebbe provveduto al controllo formale e sostanziale della seconda istanza di rimborso, manifestando spontaneamente il proposito di procedere con un’ulteriore ed autonoma attività istruttoria.

Il nuovo provvedimento di diniego di rimborso emesso dall’Ufficio, pur confermando l’esito della prima analisi, conteneva una puntuale motivazione di rigetto della seconda istanza, con espresso richiamo ai nuovi documenti prodotti dalla società.

Tale secondo provvedimento di diniego veniva quindi ritualmente impugnato dalla società. Nondimeno, i giudici di merito respingevano le doglianze della società, affermando l’inammissibilità dell’impugnazione del nuovo diniego; ciò in quanto, essendo il secondo provvedimento meramente confermativo del primo, questo non poteva configurarsi atto autonomamente impugnabile. Secondo le corti territoriali, le doglianze relative al difetto di notifica avrebbero dovuto al più essere sollevate con l’impugnazione del primo diniego di rimborso.

Avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo, la società promuoveva ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi.

La pronuncia

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sull’inammissibilità dell’impugnazione del secondo provvedimento di diniego, ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che – contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito – il secondo provvedimento di diniego, se oggetto di nuova istruttoria, costituisce atto autonomamente impugnabile anche se confermativo del precedente.

Per motivare la propria statuizione, la Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sulla differenza tra atto di conferma ed atto meramente confermativo. Ciò in quanto, se il nuovo provvedimento di diniego è stato il frutto dell’esperimento di una nuova istruttoria e di un nuovo bilanciamento di interessi, allora si è in presenza di un atto di conferma, il quale essendo produttivo di effetti nella sfera giuridica del destinatario e autonomamente lesivo è passibile di impugnazione.

In tal senso, il Consiglio di Stato(sentenza n. 758/2015) ha affermato che “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo è meramente confermativo, e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini, occorre verificare se l'atto successivo è stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; (…) l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame si limita a dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione”.

Ciò premesso, l’attestazione del proposito di procedere ad una nuova istruttoria, comunicato in sede di ricezione dell’istanza dall’Ufficio, e la sussistenza di una motivazione specificamente riferita ai nuovi documenti prodotti dal contribuente, ha indotto la Cassazione a ritenere che il secondo diniego di rimborso non potesse configurarsi come atto meramente confermativo del primo. A tale qualifica deve quindi conseguire l’autonoma impugnabilità del nuovo provvedimento in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Per l’effetto, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado con rinvio alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione.

A.P.

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