Motivazione completa della cartella di pagamento se gli interessi sono richiesti per la prima volta al contribuente

25 Luglio 2022

La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 22281 depositata lo scorso 14 luglio 2022, si è occupata del contenuto motivazionale della cartella di pagamento che riporta l'addebito di interessi. Al riguardo, ha distinto il caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi mai prima determinati e pretesi dall'ente impositore, dal caso in cui la cartella segua un atto impositivo nel quale sono già stati computati gli interessi per ritardato pagamento. Nel primo caso è necessaria una motivazione completa avendo la cartella natura di atto impositivo.

Il caso

I contribuenti Antonio, Maria e Margherita C. hanno impugnato la cartella di pagamento emessa dal Concessionario della riscossione per complessivi Euro 55.343,22, di cui Euro 17.258,29 a titolo di imposta di registro ed Euro 35,168,21 a titolo di interessi. Il ruolo scaturiva da un precedente avviso di liquidazione mediante il quale l'Ufficio di Tivoli revocava le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954 n. 604 in relazione ad un atto di compravendita immobiliare. L'avviso di liquidazione è stato impugnato dai contribuenti e il relativo giudizio si è concluso a favore dell'Erario.

Gli stessi hanno impugnato quindi la cartella di pagamento rilevando, tra l'altro, l'incertezza assoluta circa il credito fatto valere dall'Amministrazione finanziaria in ragione del contenuto motivazionale della cartella, con particolare riferimento agli interessi richiesti in pagamento, nonché dei relativi tassi applicati in un ambito temporale di oltre trent'anni.

La CTP e la CTR hanno respinto il ricorso dei contribuenti, rilevando in particolare come gli interessi addebitati corrispondano a quelli già riportati nell'originario avviso di liquidazione e maggiorati degli interessi dovuti per legge, nemmeno risultando l'applicazione di un tasso superiore oppure un vizio di anatocismo.

I contribuenti hanno perciò proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Per quanto rileva ai fini del presente commento, hanno rilevato la nullità della cartella di pagamento in ragione dell'omessa motivazione sulle basi di calcolo degli interessi legali e delle singole aliquote applicate, nonché del metodo seguito per la loro determinazione e del periodo di riferimento, con violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Ciò non potendosi comprendere le modalità seguite nella quantificazione degli interessi applicati all'imposta dovuta, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive, per omessa indicazione – come si è detto – delle basi di calcolo e delle percentuali applicate per ciascuna annualità.

La decisione

Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di motivazione della cartella con riferimento agli interessi, ha condiviso l'orientamento indicato nell'ordinanza di rimessione, volta a ricercare un equo bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa del contribuente “che assuma i tratti dell'adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle parti del rapporto tributario”.

Sulla base di tali considerazioni la Cassazione ha distinto il caso in cui la cartella richieda al contribuente interessi “mai prima determinati e pretesi” dall'ente impositore.

In tali ipotesi – spiega la Corte – la cartella ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, con la conseguenza che è necessaria una motivazione completa quanto all'individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa, con onere per l'Agente della riscossione di esternare gli elementi essenziali della pretesa che consentano al contribuente di verificarne la legittimità ed eventualmente di impugnarla.

In questo senso, la motivazione dovrà assumere i caratteri della sufficienza, congruità e intelligibilità, dovendo esternare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della ripresa, la tipologia di interessi applicati – attraverso l'indicazione della norma tributaria di riferimento o comunque del criterio normativo idoneo a giustificarlo[1] – l'imposta con riferimento alla quale sono calcolati gli interessi nonché la loro data di decorrenza.

Secondo le Sezioni Unite non è invece necessaria l'indicazione del saggio di interesse applicato – non rilevandosi tale obbligo dalla normativa di riferimento – come pure non è necessaria l'esplicitazione delle modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove sia possibile ricorrere a mere operazioni matematiche.

Diversamente, nel caso in cui la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per ritardato pagamento, la stessa cartella ha (soltanto) la funzione di avviare la fase della riscossione coattiva, senza che possa assumere la natura di atto impositivo. Pertanto, la motivazione non richiede alcun onere aggiuntivo all'Agente della riscossione, oltre all'indicazione dell'atto impositivo o della sentenza che lo ha reso definitivo. Ciò posto che l'atto prodromico – già notificato al contribuente – contiene le adeguate informazioni con riferimento alla quantificazione degli interessi, alla normativa applicata, alla decorrenza e alla modalità di calcolo degli interessi chiesti in pagamento.

Sulla scorta del citato principio di diritto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti, posto che la cartella nella specie seguiva la notifica di un avviso di liquidazione nel quale erano già richiesti interessi per ritardato pagamento, con adeguata motivazione circa la normativa applicata e la modalità di calcolo.

F.D.D.


[1]    Cass. 24 luglio 2014 n. 16863.

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