La preclusione processuale all'introduzione di documenti in giudizio ex art. 32 del Dpr 600/1973, a seguito di mancata risposta a questionario, non opera in casi di forza maggiore

22 Giugno 2022

Abstract

Con l’ordinanza n. 6092 del 24 febbraio 2022, la Corte di cassazione ha analizzato i profili essenziali dell'inutilizzabilità in sede amministrativa o contenziosa dei documenti non prodotti dal Contribuente a seguito di richiesta dell’Ufficio di cui all’art. 32, c. 4, del Dpr n. 600/1973. A tal proposito, oltre ad affermare l’inoperatività di tale norma nei casi in cui la mancata risposta dipenda da un comportamento non imputabile al contribuente, i giudici approfondiscono quali caratteristiche debba possedere la richiesta di documenti in ordine alle conseguenze derivanti dal rifiuto a rispondere. Inoltre, la sentenza statuisce la natura di mera difesa – non soggetta a divieto di nova in appello – della contestazione relativa all’applicabilità o meno della preclusione in argomento.

Il caso

La vicenda trae origine dalla notifica di un accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA svolto tramite metodo induttivo-extracontabile ex art. 39, c. 2 del dpr 600/1973 ai danni di una società. Quest’ultima aveva infatti omesso di presentare le dichiarazioni e di depositare i bilanci, e all’esito di questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) aveva omesso di rispondere.

La responsabilità di tale comportamento inerte era stata imputata dalla società contribuente al proprio consulente, opportunamente denunciato e contro cui si era avviato un procedimento penale, concluso con sentenza di condanna passata in giudicato.

All’esito di due gradi di giudizio di merito relativi all'impugnazione dell’avviso di accertamento la società era risultata soccombente. In particolare, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto le difese della società contribuente in merito alla contestazione di un maggior imponibile, ritenendo inutilizzabile la documentazione resa in giudizio in forza dell’art. 32, c. 4 del d.P.R. 600/1973. La norma, com’è noto, preclude la produzione in sede processuale di documenti non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio nel corso dell’attività amministrativa di verifica.

La pronuncia

La società proponeva quindi ricorso per Cassazione. La censura più rilevante atteneva alla violazione del predetto art. 32, c. 4 ad opera dei giudici regionali. La ricorrente faceva notare che l’omessa risposta al questionario non era dipesa da una sua scelta volontaria, ma era imputabile al comportamento del solo consulente. Inoltre, la contribuente riproponeva in Cassazione l’eccezione sollevata per la prima volta in appello e relativa al vizio di forma dell’atto con cui l’Ufficio aveva invitato a fornire la documentazione. Ciò in quanto l’atto in questione era privo dell’avviso sulle conseguenze derivanti dalla mancata risposta al questionario.

In ultima istanza, la società contestava il perimetro applicativo dell’inutilizzabilità della documentazione di cui all’art. 32, c. 4, del Dpr n. 600/73, ritendo che al più tale evenienza avrebbe dovuto riguardare la sola documentazione richiesta nel questionario, ma non anche quella afferente ad anni di imposta diversi.

In sede di controdeduzioni, l’Agenzia eccepiva che l’eccezione del vizio di forma del questionario fosse stata formulata dal ricorrente per la prima volta in appello e che pertanto fosse da considerarsi inammissibile, in forza del c.d. divieto di nova – relativo ai nuovi motivi di ricorso - stabilito dall’art. 57, c. 2, del d.lgs. 546/92.

Sotto quest’ultimo profilo, i giudici di legittimità hanno rigettato la tesi dell’Ufficio: hanno infatti affermato che la censura mossa dalla società “non attiene all'atto impositivo impugnato, alle pretese dell'Amministrazione finanziaria e ai relativi presupposti di fatto e di diritto, bensì alle ricadute processuali di un comportamento tenuto dal contribuente nella precedente fase amministrativa”. Di conseguenza, la contestazione in oggetto ha natura di “mera difesa e consente al contribuente di “essere articolata anche successivamente (…) in quanto volta a negare i presupposti del verificarsi di un effetto processuale favorevole all'Ufficio”. Trattasi pertanto di contestazione non soggetta a preclusioni processuali.

Nel merito, la Corte ha accolto anche il motivo di ricorso afferente l’inidoneità del questionario a determinare la decadenza dal potere di produzione documentale in quanto privo dell’avvertimento sulle conseguenze da mancata risposta. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione il questionario deve essere “specifico e puntuale, nonché corredato da un congruo termine minimo per consentire l'adempimento richiesto; in assenza di tali elementi la norma non opera, in quanto disposizione derogatoria dei principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost.”. In assenza di tali requisiti non può operare la preclusione di cui all’art. 32, comma 4, del Dpr n. 600/73.

La Corte ha, altresì accolto le doglianze relative al perimetro di inutilizzabilità della documentazione. La ratio di tale sanzione processuale è, infatti, quella di agevolare il contraddittorio endoprocedimentale e “dare effettività all'obbligo di collaborazione sollecitato dall'Ufficio”, ne discende che la preclusione in questione non può operare relativamente a documenti che non siano stati espressamente richiesti. In altri termini, nel caso di specie, quand’anche fosse stata operante tale preclusione, essa non avrebbe riguardato la documentazione relativa ad anni di imposta diversi. Infine, i giudici hanno accolto il motivo di ricorso relativo alla non imputabilità alla società della mancata produzione documentale in fase amministrativa. La Corte ha infatti precisato che la mancata risposta al questionario derivante da causa di forza maggiore non può essere equiparata ad un rifiuto a rispondere. Ne consegue che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare i motivi della mancata risposta, ciò in quanto l’inutilizzabilità dei documenti in sede processuale può derivare esclusivamente da un contegno inerte del contribuente che sia cosciente e volontario. Ciò premesso, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, disattendendo ogni contraria deduzione dell’Ufficio.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte sono condivisibili in quanto definiscono la portata della preclusione di cui art. 32, c. 4, del Dpr n. 600/73 in senso conforme al principio di difesa sancito all’art. 24 della Costituzione. La preclusione in oggetto, infatti, in quanto limitativa del citato diritto costituzionale deve trovare applicazione al ricorrere di rigorosi presupposti formali (i.e. legittimità dell’avvertimento sulle conseguenze derivanti dalla mancata risposta) e sostanziali (ossia, il rifiuto cosciente e volontario del contribuente a fornire la documentazione richiesta). Degna di nota è infine la precisazione della Suprema Corte circa la natura processuale di “mera difesa” della contestazione relativa all’inoperatività della preclusione di cui all’art. 32, c. 4, potendosi proporre in ogni grado del processo.

A.P.

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