Abstract La sentenza 31 marzo 2022 n. 3036 della CTR per la Campania richiama i principi sanciti dalle più recenti sentenze della Suprema Corte in materia di TARI. A tal proposito, ha ribadito come la tassa sia dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti offerto dal Comune. Ciò in quanto le ragioni del prelievo consistono nel porre le Amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare gli interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti. Di conseguenza, l'omesso svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta comporta non già l'esenzione dalla tassa ma la debenza del tributo in misura ridotta. Il caso La società C. Srl ha ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento ai fini TARI per l'anno di imposta 2014 emesso dal Comune di Nola. La società ha deciso di proporre ricorso innanzi alla competente CTP sostenendo, in via pregiudiziale, il vizio di motivazione dell'atto impugnato. Con separato motivo ha sostenuto la non debenza del tributo locale per la mancata produzione di rifiuti urbani nell'area interessata. In proposito, ha precisato come siano stati prodotti soltanto rifiuti speciali che sono stati oggetto di smaltimento in proprio, a spese della società contribuente. Tali motivi di ricorso non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento da parte del Giudice di primo grado che ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello innanzi alla competente CTR per la Campania. Con il primo motivo la società ha rilevato l'omessa pronuncia della CTP in ordine all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato. In ogni caso, l'appellante ha ribadito l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione della TARI e l'errata decisione nel merito da parte della CTP non sussistendo nel caso di specie un preventivo obbligo di denuncia per la produzione di (soli) rifiuti speciali. L'appellante ha inoltre evidenziato che il centro di raccolta dei rifiuti più vicino del Comune di Nola fosse ad una distanza di circa sei chilometri dal luogo di produzione dei rifiuti speciali della società. Alla luce delle suddette ragioni, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, la riduzione della tariffa al 40%. Il Comune di Nola si è costituito nel giudizio di appello rilevando come la società non abbia mai richiesto una riduzione tariffaria come pure non abbia mai presentato una segnalazione di mancato prelievo. Per tali ragioni ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso in appello. La decisione La CTR per la Campania ha accolto parzialmente l'appello della società contribuente con conseguente riforma della decisione resa dalla CTP. Il Giudice d'appello dopo aver respinto i rilievi pregiudiziali formulati dall'appellante ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alle caratteristiche del servizio di raccolta dei rifiuti. In proposito, la CTR ha richiamato le recenti pronunce della Cassazione in tema di TARI. Con l'ordinanza n. 14907/2020 la Suprema Corte ha rilevato che “ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è ugualmente dovuta – essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D. Lgs n. 507 del 1993 (Cass. n. 11451/2015)”. Dal momento che il servizio di smaltimento rifiuti costituisce un servizio essenziale dell'amministrazione locale “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare gli interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento del servizio di raccolta da parte del Comune – sebbene istituito e attivato – nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua/ conseguenza che il tributo è dovuto in misura ridotta (Cass. n. 17334/2020)”. In tali casi, pertanto, il tributo non è escluso ma è previsto il diritto alla contribuzione in misura ridotta. La decisione della CTR richiama altresì i principi relativi all'onere della prova in materia di tributi locali. Sotto questo profilo, nel richiamare la recente Ordinanza della Cassazione n. 14907/2020 ha precisato che: “In materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nella zona del territorio comunale (…) di talché è onere del contribuente dimostrare l'esistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cfr. anche Cass. n. 12979/2019). Secondo la CTR detta presunzione può essere vinta dal contribuente quando dimostri di aver gestito direttamente la raccolta dei rifiuti e che l'ente locale si sia limitato alla raccolta di rifiuti nelle strade di collegamento per l'interporto ma non all'interno dell'area privata dell'interporto stesso. Infine, il Giudice d'appello si è occupato della riduzione tariffaria prevista in materia di TARI, precisando che, come sostenuto dalla Cassazione (Cass. n. 22531/2017 e n. 9109/2020), “la riduzione tariffaria non opera infatti quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddire il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico”. Alla luce dei suddetti principi la CTR ha ritenuto di accogliere parzialmente l'appello con conseguente riconoscimento di una riduzione dell'imposta dovuta dalla società nella misura del 40%. F.D.D.