La riproduzione fotografica può essere utilizzata ai fini della fondatezza della pretesa impositiva e come mezzo di prova nel processo tributario

23 Maggio 2022

Abstract

Con l’Ordinanza 10 gennaio 2020 n. 308 la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche e informatiche. A tal proposito, ha affermato che la fotografia – ai sensi dell’art. 2712 c.c. – costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità.

Il caso

Il Comune di Pineto ha emesso un avviso di accertamento per gli anni inclusi nel periodo 2009-2014 con cui ha accertato a carico del sig. B. S. titolare della ditta PUBLISISMAR l’Imposta Comunale sulle Pubblicità. L’accertamento è avvenuto sulla base di materiale fotografico tratto da Internet (Google Earth e Google Street View) per gli anni 2009 e 2010, da un rilievo del funzionario comunale per l’anno 2014 mentre per gli anni intermedi 2011-2012 e 2013 l’accertamento è avvenuto in via presuntiva. Il materiale fotografico come pure il verbale del funzionario, nello specifico, evidenziavano lo stazionamento di un autoveicolo riconducibile al contribuente che trainava un manifesto pubblicitario di grandi dimensioni.

Ha proposto ricorso innanzi alla competente CTP il sig. B. S. il quale rileva l’infondatezza della pretesa tributaria posto che la stessa si basa su materiale fotografico tratto da Internet non idoneo a dimostrare l’esistenza del fatto contestato. Anche il verbale del funzionario comunale sarebbe irrilevante posto che lo stesso soggetto non farebbe parte dell’organico amministrativo del Comune di Pineto.

La CTP all’esito del processo di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento. La decisione del Giudice di prime cure è stata confermata nel successivo grado di giudizio con conseguente rigetto dell’atto di appello di B. S.

Il contribuente ha proposto quindi ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo per violazione di legge. In particolare, contesta il ricorrente la validità di un accertamento effettuato da "una persona fisica estranea all'organigramma comunale, anche se legata all'ente accertato da un rapporto di consulenza privata" così come "file scaricati da Internet privi di qualsivoglia ufficialità".

Non si è costituito con controricorso il Comune di Pineto, con discussione del procedimento in Camera di Consiglio.

La decisione

La Cassazione con l’Ordinanza in commento ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, ritenendolo comunque manifestamente infondato.

Dopo aver rilevato come il motivo – in ossequio al principio di autosufficienza – avrebbe dovuto riportare gli scritti del grado di appello in cui aveva sollevato l’incompetenza della persona incaricata dal Comune per i rilievi circa la diffusione del messaggio pubblicitario. Diversamente la posizione del contribuente si è tradotta nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio non ammissibile in sede di legittimità.

Quanto alla rilevanza del materiale fotografico, la Suprema Corte ha comunque rilevato, confermando un precedente orientamento, che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità[1].

In particolare, si è ritenuto che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Cass 17526/16)”.

Di particolare interesse risulta tale ultimo inciso della decisione, da cui emerge come il materiale fotografico spiega comunque la propria efficacia se non viene adeguatamente contestato da controparte. A tal fine, non è sufficiente una contestazione generica ma la stessa dev’essere chiara, circostanziata ed esplicita. Soltanto in tal caso, il materiale probatorio viene degradato a presunzione semplice.

Ciò in linea con il disposto di cui all’art. 2712 del codice civile, secondo cui: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Se la sentenza appare condivisibile con riferimento al generale principio di efficacia delle riproduzioni fotografiche, suscita qualche perplessità la valenza del materiale fotografico recuperato da Internet per il quale non v’è alcuna evidenza della data di acquisizione. Vi è quindi un difetto nella generazione del documento fotografico, tale da non poterlo collocare con certezza nel “prima” e nel “dopo”, con inevitabile ripercussione in ordine alla sua efficacia probatoria sotto il profilo temporale.

F.D.D.D.


[1] (Cfr. Cass 9977/18; Cass 8682/08; Cass.2780/2004; Cass. 6322/1998).

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