Abstract La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14364/2022 depositata il 6 maggio 2022 chiarisce l’ambito di applicazione dell’istituto del concorso nelle violazioni tributarie. A tal proposito ha precisato che in tema di violazioni tributarie, ai sensi dell’art. 7 D.L. 260/2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità concorsuale delle persone fisiche. Ne consegue che sono sanzionabili ex art. 9 del D. Lgs 472/1997 (soltanto) i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica. Il caso La società SCF in liquidazione (già SCF Advisor in Structured Corporate Finance Spa), avente ad oggetto attività di consulenza, propone ricorso avverso l’atto di contestazione delle sanzioni con cui l’Ente impositore ha sostenuto il concorso – ex art. 9 del D. Lgs 472/1997 – nelle violazioni tributarie commesse da diverse società di capitali clienti, relativamente ad operazioni promosse dalla stessa SCF e dal suo legale rappresentante. Si tratta quindi di una contestazione per concorso esterno nelle violazioni tributarie contestate alle società contribuenti principali evasori di imposta, con sanzione irrogata sia nei confronti di SCF, sia del suo legale rappresentante. La CTP di Modena ha rigettato il ricorso intentato da SCF ritenendo provato il coinvolgimento degli originari ricorrenti a titolo di concorso ex art. 9 del D. Lgs 472/1997, nelle violazioni tributarie commesse dalle società di capitali clienti[1]. Tale decisione è stata riformata totalmente dal Giudice di Appello. La CTR per l’Emilia Romagna infatti ha accolto l’appello della società ricorrente ritenendo come nel caso di specie non possa configurarsi un concorso esterno ex art. 9 in ragione della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 7 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, comma 1 secondo cui: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Segue il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate, ricorso affidato ad un solo motivo per violazione di legge, in particolare per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del DL 269/2003, per avere il giudice a quo ritenuto sussistente nel caso di specie la limitazione di responsabilità alla sola persona giuridica, dovendosi invece riferire tale limitazione soltanto ai rapporti “interni” tra la società e il proprio legale rappresentante e non anche alle ipotesi di concorso esterno di un soggetto terzo con la persona giuridica. In altri termini, nella prospettazione dell’Ufficio ricorrente, l’art. 7 cit. escluderebbe l’applicazione delle sanzioni soltanto alle persone fisiche titolari di organi della società contribuente con personalità giuridica, che abbiano materialmente commesso la violazione dalla quale quest’ultima ha tratto vantaggio. La decisione La Suprema Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con conseguente rigetto e condanna alle spese del giudizio. La Cassazione ha motivato la propria decisione rilevando, sulla base dei principi fissati da recenti pronunce[2], che in tema di violazioni tributarie ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 260 del 2003, le sanzioni amministrative gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente titolare del rapporto tributario, con esclusione della responsabilità concorsuale delle persone fisiche, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto giuridico delle medesime con l’ente. Secondo la Cassazione sono invece sanzionabili ex art. 9 D. Lgs 472/1997 i concorrenti esterni rispetto alla violazione tributaria commessa da soggetti privi di personalità giuridica. Ne consegue che sono sanzionabili a titolo di concorso esterno soltanto soggetti terzi a fronte di violazioni commesse a vantaggio di una persona provo d personalità giuridica. L’esclusione del concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona fisica e fondata sul dato testuale di cui all’art. 7 del DL 269/2003 il quale esprime in maniera chiara ed inequivocabile la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente. Infine, la Suprema Corte ha rilevato come, nel caso in esame, non vengano in rilievo i presupposti fattuali secondo cui è stato ritenuto che, in alcuni casi, trovi applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio, e sia quindi sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell’interesse della società[3]. F.D.D.D. [1] L’art. 9 del D. Lgs 472/1997 prevede: “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”. [2] Ordinanze nn. 9448, 9449, 9450 e 9451 del 22/5/2020. [3] Cass. 9/05/2019 n. 12334.