La legittimazione passiva per i debiti tributari del de cuius consegue solo all’accettazione dell’eredità

8 Aprile 2022

Abstract

Con sentenza n. 9186 del 22 marzo 2022, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema dell’acquisto della qualità di erede ai fini del pagamento dei debiti tributari del defunto. Al riguardo, ha chiarito che l’assunzione della qualità di erede consegue solo all’accettazione dell’eredità espressa o tacita, costituendo la denuncia di successione un atto avente valenza meramente fiscale.

Il caso

Equitalia spa (“Equitalia”) notificava alle Contribuenti, ritenute presunte eredi del defunto padre, la cartella di pagamento per omesso versamento dell’ICI, ed irrogava le relative sanzioni. Le Contribuenti impugnavano l’atto impositivo rilevando di essere state del tutto pretermesse dal testamento e deducendo che il padre avesse devoluto l’intera eredità alla sua convivente, compreso l’immobile su cui gravava l’imposta dovuta. Le ricorrenti, pertanto, contestavano la notifica della cartella di pagamento nei loro confronti in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva al pagamento dei debiti tributari del decuius.

La Commissione Tributaria Provinciale (“CTP”) e la Commissione Tributaria Regionale (“CTR”), con doppia decisione conforme, rigettavano l’impugnazione e ritenevano regolare la notifica della cartella di pagamento alle ricorrenti proprio “…in quanto presunte eredi e come tali legittimate passive per il debito tributario…”.

Avverso la decisione della CTR, le Contribuenti proponevano ricorso per cassazione. Il ricorso era affidato a plurimi motivi, tra cui – per quanto d’interesse - violazione e falsa applicazione delle disposizioni civilistiche in tema di successione ereditaria in riferimento all’art. 3, del Dlgs. 504 del 1992 che individua i soggetti passivi dell’ICI[1].

La pronuncia

La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso afferente il difetto di legittimazione passiva delle eredi per i pagamenti dei debiti del defunto. La circostanza che le ricorrenti fossero state totalmente pretermesse dal testamento del padre impediva che le stesse potessero rispondere dei debiti anche tributari del de cuius in quanto le medesime non potevano essere considerate eredi ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 754 c.c., infatti, ”…gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione alla propria quota...”. Il legislatore quindi pone quale presupposto, affinché taluno possa essere considerato obbligato al pagamento dei debiti del disponente, che questi sia subentrato nella sfera patrimoniale del defunto e cioè che questi abbia acquisito la qualità di erede.                    Tale qualità, come noto, si acquista esclusivamente con l’accettazione dell’eredità, la quale può essere pura e semplice o con beneficio d’inventario ma deve comunque consistere nella manifestazione espressa di voler acquistare l’eredità ovvero nel compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che il soggetto non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede.

Al contrario, non costituiscono atti idonei a far acquisire la qualità di erede né la mera chiamata all’eredità (mero atto prodromico all’accettazione), né tantomeno la denuncia di successione che costituisce un atto di natura meramente fiscale.

Ne consegue che, al di fuori dell’accettazione dell’eredità, un contribuente non assume la qualità di erede e non può essere tenuto al pagamento dei debiti del defunto compresi quelli tributari. Fino al momento dell’accettazione, lo stesso può tutt’al più considerarsi, come nel caso di specie, “presunto” erede, ossia colui che sarebbe chiamato all’eredità in caso di apertura della successione legittima[2].

Tali conclusioni della Cassazione, peraltro, si pongono nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai sensi del quale: “…ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza…”.[3]

Secondo la Suprema Corte la CTR, nel decidere il caso di specie, non aveva fatto corretta applicazione dei suesposti principi. I giudici di merito infatti avevano, da un lato, affermato l'irrilevanza delle disposizioni testamentarie e, dall'altro, sostenuto che le ricorrenti fossero“legittimate passive per il debito tributario “de quo”” in forza della “loro qualità di presunte eredi”.

Ciò premesso, la Corte di cassazione ha condiviso il secondo motivo di ricorso prospettato dalle ricorrenti e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario delle sorelle avverso la cartella di pagamento, per mancata corresponsione dell’ICI da parte del defunto padre.

La pronuncia in commento pone l’attenzione sui limiti della legittimazione passiva per il pagamento dei debiti del de cuius. La Corte precisa quindi che presupposto fondamentale per cui taluno possa essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari è che costui abbia assunto la qualità di erede e tale qualità si acquista solo con l’accettazione dell’eredità. Ai fini dell’assunzione della qualità di erede, invece, non assumono rilievo eventuali altri atti o istituti propri del diritto successorio come la chiamata all’eredità, ovvero l’adempimento di oneri fiscali come la presentazione della dichiarazione di successione. Ne consegue che solo colui che abbia accettato l’eredità può essere obbligato a rispondere dei debiti anche tributari del disponente in quanto suo erede.

G.G.


[1] Art. 3, dlgs. 504/92 “Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

[2] La successione legittima consiste nel passaggio del patrimonio del defunto agli eredi sulla base delle regole indicate dalla legge. La successione legittima si apre solo in via residuale qualora il defunto non abbia disposto in tutto o in parte del suo patrimonio tramite testamento.

[3] Ex pluris: Cass., Sez. 6- 2, n. 5247 del 06/03/2018, Rv. 647986-01.

2024 - Morri Rossetti

cross