La TARI è dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta è istituito ma non viene effettuato

28 Marzo 2022

Abstract

Con l’Ordinanza n. 5940 depositata il 23 febbraio 2022, la Suprema Corte afferma che ove il servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree del territorio comunale venga istituito e attivato ma non venga effettuato, la TARI può essere pretesa nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la mancanza del servizio

Il caso

La società O. I. Srl, detentrice di un’unità immobiliare nell’area dell’Interporto di Nola, ha impugnato l’invito notificatole dal Comune di Nola per il pagamento di una maggiore somma pari ad euro 6.217,00, a titolo di TARI relativa all’anno di imposta 2015.

Nel corso del giudizio di primo grado, la CTP ha accolto in parte il ricorso della società, accertando come i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti venissero di fatto effettuati dall’ente territoriale nelle strade di collegamento alla zona dell’Interporto, ma non all’interno del perimetro di tale area, perché di proprietà privata. Di conseguenza, a parere dei giudici di prime cure, l’imposta avrebbe dovuto versarsi nella misura ridotta del 20%.

Ha proposto appello il comune di Nola e la competente CTR, con sentenza n. 9282/2018, ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo la riduzione nella diversa misura del 40%.

E’ seguito il ricorso per Cassazione dell’ente territoriale, affidato ad un solo motivo ovvero per violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 657 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3. Lamenta il Comune la natura errata della decisione di appello secondo cui la TARI sarebbe dovuta in misura ridotta se il sevizio di raccolta, pur istituito e attivo, non venga svolto in una zona comunale ma solo nelle strade di collegamento.

La decisione

La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 5940 depositata il 23 febbraio 2022, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di appello. Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato la disciplina delle riduzioni tariffarie, in particolare la L. 147 n. 2013, art. 1 comma 656, secondo cui: “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone e all’ambiente”.

Ai sensi del successivo comma 657 “nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

Secondo la S.C., tali riduzioni sono di carattere obbligatorio e, al verificarsi delle situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettano ope legis, indipendentemente dalla loro previsione nel Regolamento Comunale.

Le stesse riduzioni, precisa la Corte, vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare i presupposti normativi. In proposito, richiamando un precedente orientamento, la Cassazione precisa che la riduzione “spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione” (Cass. 22 settembre 2020, n. 19767).

La decisione della Suprema Corte appare condivisibile atteso che la società, con tutta evidenza, ha sostenuto ulteriori oneri per provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, oltre alla tassa comunale. Di particolare interesse è infatti la precisazione secondo cui la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente. La riduzione è prevista invece al fine di temperare l’imposizione, entro la percentuale massima individuata dalla norma, equilibrando la tassa con i costi che il cittadino è tenuto a sostenere a fronte della mancata raccolta, laddove il Comune non assicuri, nel proprio ambito territoriale, l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti.

F.D.D.D.

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