Il diritto al silenzio (non sempre) può essere riconosciuto nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria

14 Marzo 2022

Abstract

La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 6786 depositata il 10 febbraio 2022, ha riconosciuto come il diritto al silenzio, quale espressione del diritto di difesa e garanzia del giusto processo, trovi applicazione non soltanto nei procedimenti penali ma anche in quelli amministrativi interni degli Stati membri dell’UE, qualora in questi ultimi siano applicabili sanzioni c.d. “punitive”. Richiamando i principi fissati dalle Corti sovranazionali, la Cassazione ha precisato che il diritto al silenzio è limitato al caso in cui il diritto interno preveda una sanzione punitiva nei confronti del titolare del diritto di tacere.

La fattispecie dedotta in giudizio

La Guardia di Finanza ha avviato una verifica fiscale nei confronti della società D. spa ai fini delle imposte dirette e IVA. La verifica si è conclusa con la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, relativamente a quelle emesse da U. sas, con conseguente ripresa fiscale ai fini IVA e ai fini delle dirette (queste ultime annullate successivamente in autotutela).

La pretesa erariale si è basata su una confessione stragiudiziale, rilasciata dal legale rappresentante di D. spa, circa la consapevolezza della natura fittizia del soggetto emittente le fatture oggetto di contestazione (U. sas). Al riguardo, l’Ente impositore ha avuto modo di constatare anche l’esistenza di ulteriori elementi secondo cui U. sas sarebbe un “evasore totale” per assenza di contabilità e omesso invio delle dichiarazioni fiscali, oltre che per la sua irreperibilità e carenza di una struttura operativa.

D. spa ha proposto ricorso avverso gli atti impositivi, affidato a plurimi motivi, innanzi alla competente CTP di Treviso. Una delle doglianze della ricorrente si riferiva alla violazione del diritto di difesa come previsto dagli artt. 6 CEDU, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE, 24 e 111 Cost. Ciò in quanto non era stato dato avviso al legale rappresentante che poteva rifiutarsi di rispondere alle domande formulate, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo, potendosi configurare nella specie un suo diritto al silenzio.

La CTP adita ha accolto il ricorso della Società contribuente con una decisione che è stata totalmente riformata in appello. La CTR ha affermato invece la fondatezza della pretesa erariale derivando tale convincimento dalla confessione stragiudiziale rilasciata dal legale rappresentante, il quale si era dichiarato consapevole della natura di U. sas quale società c.d. “cartiera”.

Avverso tale decisione D. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi, tra cui in particolare la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, ovvero per violazione del diritto di difesa, come riconosciuto dalle citate norme della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE, avendo basato la CTR la propria decisione su una dichiarazione resa in sede di istruttoria amministrativa dal suo legale rappresentante.

La decisione

La Suprema Corte con la pronuncia in esame, per quanto rileva ai fini del presente commento, ha ritenuto infondata la censura relativa al diritto al silenzio.

La Cassazione, in particolare, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della CEDU rilevando come dette Corti si siano pronunciate in casi rientranti nel diritto delle sanzioni penali ed equiparate oppure allorché al silenzio sia direttamente correlata una sanzione, ma sempre quando il destinatario del trattamento sanzionatorio è lo stesso titolare del diritto al silenzio e non un altro soggetto di diritto.

Spiega quindi la Corte che: “gli artt. 6 CEDU, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, trovano applicazione oltre che nei procedimenti penali anche in quelli amministrativi interni degli Stati aderenti/membri, qualora in questi ultimi siano applicabili “sanzioni punitive” sulla base dei c.d. “Engel Criteria”. Tali garanzie sono delimitate secondo la Corte di cassazione alla costrizione derivante dalla sanzionabilità diretta del rifiuto di rispondere, vale a dire al caso in cui il diritto interno preveda una sanzione punitiva nei confronti del (solo) titolare del diritto di tacere.

Ne consegue che nel caso di specie non può riconoscersi un diritto al silenzio in favore del legale rappresentante, posto che si controverte dell’imponibile fiscale di D. spa e di sanzioni applicabili nei confronti della stessa società.

La sentenza in commento deve accogliersi con favore con riferimento al riconoscimento, seppur limitato, del diritto al silenzio con riferimento ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Suscita qualche perplessità, tuttavia, il limite corrispondente alla sanzionabilità diretta del titolare del diritto di tacere, posto che ne consegue l’impossibilità di riconoscere lo stesso diritto in favore delle persone giuridiche. Ciò tenendo conto che, al di là degli aspetti puramente formali, il legale rappresentante agisce in ogni caso quale organo essenziale di una persona giuridica.

Sotto un diverso profilo, tale esclusione si tradurrebbe anche in una diversa disciplina delle verifiche fiscali, con un conseguente dovere di informativa circa il diritto al silenzio limitato alle sole persone fisiche.

F.D.D.D.

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