Accesso breve con acquisizione di documentazione, nullo l’accertamento emesso in violazione del principio del contraddittorio

10 Febbraio 2022

Abstract

È nullo l’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica avviata con un accesso breve, finalizzato all’acquisizione di documentazione. L’espressa previsione normativa dell’obbligatorietà del contraddittorio nei casi di accesso presso il contribuente vanifica ogni distinzione in ordine alla natura armonizzata o meno dei tributi: esclusa la prova di resistenza. Questo il principio espresso con l’ordinanza Cass., Sez. V, 31 gennaio 2022, n. 2805.

Il caso

All’esito di una verifica condotta previo accesso nei locali di una società a responsabilità limitata, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla notifica di un avviso di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva.

L’Ufficio, sulla scorta di documentazione acquisita in sede di accesso presso la società verificata, riscontrava delle irregolarità: tra le fatture emesse nel 2012 ma portate in deduzione di quelle da emettere per l’anno precedente, infatti, risultavano inserite esclusivamente fatture relative a merce consegnata, ricevuta e venduta nello stesso 2012. Da tale condotta i verificatori deducevano che la contribuente aveva illegittimamente provveduto ad espungere le fatture da emettere dai ricavi da contabilizzare per competenza nel periodo d’imposta 2012, con la conseguenza della rettifica della dichiarazione della società e del recupero a tassazione degli importi accertati.

La contribuente impugnava il provvedimento e le sue ragioni venivano accolte in entrambi i gradi di merito. Tuttavia, ambedue i Collegi rigettavano la specifica doglianza della società in ordine alla mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo la CTP, infatti, “con riguardo all’accertamento relativo alle imposte dirette nessun vizio di legittimità è ravvisabile non operando un obbligo generalizzato di previo contraddittorio; e con riguardo all’Iva, tale vizio non è del pari ravvisabile atteso che la ricorrente non ha enunciato le specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato dall’Agenzia delle entrate.”

La pronuncia

L’Agenzia delle Entrate, con unico motivo, ha proposto ricorso principale per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, cc. 1 e 2, TUIR, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.

A sua volta la società ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo fra l’altro, e per quanto qui rileva, l’intercorsa violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 7, L. 212/2000 nonché degli artt. 24 e 97 Cost. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. poiché il giudice a quo, erroneamente, ha omesso di rilevare la nullità radicale dell’avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio e mancata redazione di un processo verbale di constatazione all’esito della verifica.

Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale della contribuente.

Risulta pacificamente in atti e nella pronuncia impugnata che l’attività di verifica dell’Ufficio aveva preso avvio con un accesso presso la contribuente, finalizzato all’acquisizione di documentazione. Ciò premesso, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte l’accesso, anche breve, comporta l’obbligatoria operatività della disciplina relativa al contraddittorio endoprocedimentale, disposta dall’art. 12, c. 7, L. 212/2000, indipendentemente dalla natura armonizzata o meno dei tributi oggetto di accertamento.

La specifica previsione normativa a livello di ordinamento interno comporta, secondo il formato giurisprudenziale di legittimità, l’assorbimento della prova di resistenza, non operando la distinzione fra tributi armonizzati, come l’Iva, e non armonizzati.

Il rigetto implicito dell’eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio formulato dalla CTR, a conferma di quello esplicito della CTP, è secondo la Corte senz’altro meritevole di censura. Come sopra dettagliato, infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la doglianza della società, rilevando l’assenza, nell’ordinamento nazionale, di un generale principio di obbligatorietà del contraddittorio ed altresì evidenziando – relativamente alla sola imposta sul valore aggiunto – che la contribuente non aveva offerto la prova di resistenza, da intendersi come enunciazione dettagliata delle “specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato dall’Agenzia delle entrate”.

Versando in un’ipotesi di accesso presso la contribuente, nel caso di specie la società non era invero tenuta a fornire alcuna prova di resistenza, restando assorbita ab origine ogni differenziazione in ordine alla natura armonizzata o meno dei tributi oggetto di accertamento in forza dell’espressa previsione normativa ed essendo invalidato alla radice il provvedimento adottato in violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale della contribuente ed il rigetto di quello principale proposto dall’Ufficio.

F.N.

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