Il concorso del sindaco nel delitto di indebita compensazione

13 Dicembre 2021

Abstract

Con la sentenza n. 40324 del 5.10.2021 (dep. 9.11.2021), la Cassazione penale, rigettando il ricorso proposto dall’imputato avverso l’ordinanza di applicazione di misure cautelari, ha riconosciuto il concorso del sindaco nel reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater D.lgs. 74/2000. Secondo la Corte, infatti, la condotta di un componente del collegio sindacale di una società che esprime un parere favorevole all’acquisto di un credito inesistente può assumere rilievo ai sensi dell’art. 110 c.p., quale partecipazione a titolo di concorso nel reato di indebita compensazione.

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Il caso

Il procedimento in esame vede il sig. G.T. gravemente indiziato dei reati di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs. 74/2000 e di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c.

Quanto alla fattispecie tributaria che interessa nel presente contributo, l’indagato, nella qualità di presidente del collegio sindacale di una nota società calcistica italiana, avrebbe espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto di ramo d’azienda, che includeva un credito IVA inesistente del valore di € 5.826.040,00, delibera poi approvata e seguita dall’utilizzo di tale credito ai fini di compensazione IRPEF e IRPEG, per un importo complessivo di € 1.395.129,31.

Alla luce degli indizi raccolti a carico dell’indagato e stante la sussistenza di esigenze cautelari, il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha emesso ordinanza con cui ha disposto le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno.

Avverso tale ordinanza, confermata in sede di appello dal Tribunale di Palermo, il sig. G.T. ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di violazione di legge per non aver il giudice correttamente motivato il provvedimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché del dolo del ricorrente.

In particolare, tra le argomentazioni addotte dalla difesa del sig. G.T. a sostegno dei motivi di impugnazione, vi è la circostanza che il contributo concorsuale del sindaco non potrebbe essere affermato sulla base della mera espressione di un parere favorevole all’operazione, ancor più considerato che detto parere non è da ritenersi vincolante né necessario per l’esecuzione dell’acquisto del ramo d’azienda.

La pronuncia

Con la sentenza in commento, la terza sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal sig. G.T. ritenendolo infondato e, dunque, confermando l’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti.

Il ragionamento della Suprema Corte ha preso avvio dall’affermazione dell’insussistenza di ostacoli normativi o fattuali alla configurabilità del concorso nel reato in ordine alla fattispecie contestata di cui all’art. 10-quater D.lgs. 74/2000, essendo anzi plurime e consolidate le sentenze con le quali i giudici di legittimità hanno ritenuto responsabile in concorso del reato in parola il consulente fiscale.

Inoltre, afferma la Cassazione, “ai fini della configurabilità del concorso nel reato ex art. 110 c.p., rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell’autore c.d. principale”.

Ancora, il collegio sindacale di una società disporrebbe di compiti e funzioni attribuitigli dal codice civile tali da porlo nella condizione di poter “confortare” le scelte degli organi sociali o, al contrario, di poter attivarsi efficacemente per impedire le operazioni della persona giuridica, laddove ritenute o sospettate illegittime.

Sembra quindi ragionevole” – conclude la Corte – “che il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente […] pone in essere una condotta causalmente rilevante, quanto meno in termini agevolativi, e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione commesso mediante l’utilizzo dell’indicato credito fittizio”.

Quanto alla sussistenza del dolo, consistente nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito che della strumentalità dell’acquisto al successivo utilizzo in compensazione, la Cassazione sottolinea l’esistenza di una pluralità di elementi che evidenzierebbero la predetta consapevolezza in capo al ricorrente nel momento in cui ha rilasciato il proprio parere positivo.

Tra gli elementi evidenziati, si annovera la mancanza di qualsivoglia documentazione in ordine alla composizione del ramo d’azienda acquistato; l’esistenza di una dichiarazione rilasciata dalla Società nell’atto di vendita con la quale la stessa affermava di aver svolto le opportune verifiche fiscali ed esonerava la parte cedente dalla produzione di certificato attestante l’insussistenza di violazioni e sanzioni di carattere fiscale; nonché, infine, il prezzo della vendita del ramo d’azienda, di gran lunga inferiore al valore anche solo del credito fiscale.

Tutti gli indizi individuati dal Tribunale inerenti all’evidente anomalia dell’operazione e alla volontà del ricorrente di ignorarne gli indicatori per perseguire un proprio interesse, sono stati ritenuti dalla Corte plurimi, gravi, precisi e concordanti, perciò idonei ad affermare, quanto meno a livello indiziario, la sussistenza del dolo eventuale.

Alla luce delle argomentazioni sopra sintetizzate, la Corte di Cassazione afferma dunque la possibile configurazione del concorso del sindaco nel delitto di indebita compensazione commesso dal firmatario della dichiarazione, nel caso in cui il primo esprima parere positivo all’acquisto (e al successivo utilizzo) di un credito inesistente, così agevolando la commissione del reato che avrebbe invece incontrato un ostacolo nell’esercizio, da parte del collegio sindacale, dei poteri che la legge gli attribuisce. 

E.M.

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