Sono utilizzabili gli atti acquisiti dalla Guardia di finanza a seguito di un accesso in un esercizio pubblico o in un locale adibito ad azienda industriale o commerciale non indicato nell’autorizzazione del Comandante

29 Novembre 2021

Abstract

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 5 agosto 2021, n. 22116, ha ribadito il principio secondo cui gli atti acquisiti dalla Guardia di finanza sono utilizzabili ai fini dell’accertamento anche se l’accesso è stato effettuato in un esercizio pubblico o in un locale adibito ad azienda industriale o commerciale, in mancanza della preventiva autorizzazione del Comandante.

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Il caso

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un contribuente – in proprio e quale rappresentante legale di un’Associazione non riconosciuta – di alcuni avvisi di accertamento emessi per il recupero dell’IVA e delle imposte dirette in ragione dell’esercizio da parte dell’associazione di attività commerciale, non potendosi perciò considerare ente non commerciale.

All’esito del primo grado di giudizio, la CTP di Padova ha accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo che la mera affiliazione dell’Associazione non riconosciuta all’AICS[1] fosse sufficiente a conferirle la natura di ente non commerciale. Inoltre, il giudice di prime cure ha considerato irritualmente acquisita – e pertanto inutilizzabile – la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza durante l’accesso. Al riguardo, il contribuente aveva sostenuto la necessità di una più ampia autorizzazione all’accesso da parte del Comandante, in quanto lo stesso veniva eseguito dalla Guardia di Finanza in locali diversi (non costituenti abitazione) ovvero in locali seminterrati siti a un diverso numero civico.

In appello, la CTR del Veneto con sent. 92/26/2013 ha accolto il ricorso dell’Agenzia, riformando la sentenza di prime cure e quindi confermando la legittimità degli accertamenti IVA e imposte dirette. Con la decisione d’appello il Giudice adito ha ritenuto invece ritualmente acquisita (e quindi utilizzabile) la summenzionata documentazione extracontabile, considerando accertato l’effettivo espletamento da parte dell’Associazione non riconosciuta di attività commerciale.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, rilevando con il primo motivo la violazione del combinato disposto degli artt. 52, c. 1, e 63, c. 1, DPR 633/1972, nonché dell’art. 33, c. 1, DPR 600/1973, per non aver la CTR “preso atto che la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza, sulla cui base si fonda la ricostruzione dei ricavi accertati, è inutilizzabile ai fini dell’accertamento in quanto acquisita in modo illegittimo in un locale per cui non sussiste[va] l’autorizzazione all’accesso”.

Con due ulteriori motivi è stata dedotta la nullità della sentenza per error in procedendo per insufficiente motivazione.  La CTR, in particolare, nella decisione resa non avrebbe considerato la natura non commerciale dell’attività svolta dall’Associazione così come non si sarebbe pronunciata in merito alla carenza di prova circa la natura delle asserite entrate.

La pronuncia

La Corte di cassazione, come si è visto, è stata chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze connesse alla all’acquisizione di documenti, nel corso di un accesso, presso locali del contribuente non menzionati nell’autorizzazione del Comandante.

Al riguardo, secondo i giudici di legittimità la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 35 L. 4/1929, secondo cui la Guardia di finanza, in veste di polizia tributaria, ha sempre facoltà di accesso negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale per ivi eseguire verifiche e ricerche. L’autorizzazione scritta, sostiene la Corte, è richiesta soltanto per il diverso caso di accesso eseguito dai dipendenti civili dell’Amministrazione finanziaria. A conforto della decisione, si richiama il recente arresto secondo cui sono pienamente utilizzabili gli atti acquisiti dalla Guardia di finanza a seguito di un accesso non preceduto dall’autorizzazione del Comandante posto in essere presso la sede legale della società contribuente coincidente, anche nel caso in cui tale sede coincida con l’abitazione dell’amministratore unico della stessa.[2]

Sulla scorta di tale considerazione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso del contribuente. Con riferimento ai restanti motivi, la Cassazione – ritenuta utilizzabile la documentazione acquisita in sede di controllo – ha stabilito come la CTR abbia ritenuto raggiunta la prova circa la natura commerciale dell’ente, a prescindere dal dato formale relativo all’affiliazione all’AICS, con conseguente rigetto del ricorso.

L’ordinanza in commento si occupa di un tema particolarmente delicato e molto dibattuto, vale a dire quello connesso alla legittimità degli accessi da parte della Guardia di finanza senza autorizzazione del Comandante e all’utilizzabilità dei dati acquisiti. L’ordine di accesso, come è noto, è il documento che autorizza i funzionari procedenti all’attività di controllo e che può essere rilasciato solo dal Comandante del reparto della Guardia di finanza ovvero dal funzionario dirigente dell'Ufficio.

L’ordine di accesso riporta, altresì, la precisazione relativa:

  • ai militari/funzionari autorizzati a eseguire l'accesso;
  • ai locali presso i quali può avere luogo l’ispezione, con indicazione dei giorni e degli orari;
  • al tipo di controllo deve essere svolto.

L’ordine di accesso vale, quindi, quale conferimento di poteri ai militari/funzionari procedenti come pure quale delimitazione degli stessi poteri. Di conseguenza, il contribuente ha diritto di chiedere l’esibizione di tale documento, pretendendone copia, in modo da far valere i diritti e le garanzie previste in favore del soggetto sottoposto a verifica.

Così delineato il quadro di riferimento, la decisione impugnata, se da un lato appare fondata in quanto conforme a una disposizione normativa risalente (si badi bene) al 1929, dall’altro lato sembrerebbe lasciare senza le previste garanzie il contribuente, in caso di accesso da parte della Guardia di finanza priva dell’autorizzazione del Comandante. Ciò con evidente disparità rispetto al caso in cui l’accesso venga eseguito da parte dei funzionari dell’Agenzia delle entrate.

R.C.


[1] Associazione Italiana Cultura Sport, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

[2] Cfr. Cass. n. 17525/2019.

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