Abstract È da ritenersi validamente notificata la cartella di pagamento ricevuta via PEC dal contribuente anche se in formato “.pdf” *** Il caso La pronuncia in esame, emessa dalla Sezione 11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, assume rilevanza in quanto affronta il tema (molto discusso in passato nelle corti di merito) riguardante la validità della notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento nel formato digitale “.pdf” in luogo del diverso formato “.p7m”. Da quanto si desume dalla lettura della sentenza in commento, nel corso del giudizio di primo grado una società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione unitamente ad una cartella di pagamento ivi riportata di cui si contestava l’effettiva notificazione[1]. In accoglimento del ricorso introduttivo, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, previo riconoscimento della impugnabilità dell’estratto di ruolo, riteneva non provata la regolare notifica PEC della cartella esattoriale in formato ”.pdf” in quanto carente della sottoscrizione del documento nel necessario formato digitale “.p7m”. Per tale motivo annullava gli atti impugnati. L’Agente della riscossione proponeva dunque appello avverso tale pronunciamento contestando le conclusioni a cui era giunto il Giudice di prime cure. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l’appellante evidenziava la regolare notifica a mezzo PEC della cartella nei confronti del contribuente (come comprovato dalla ricevuta di consegna, già prodotta nel corso del primo grado di giudizio) e la sua regolare sottoscrizione con firma digitale. E ciò anche in ragione del fatto “nessuna legge impone che sia necessaria la sottoscrizione degli atti tramite firma elettronica”. In ordine al formato digitale del file telematico contenente l’atto riscossivo, la parte appellante richiamava le conclusioni a cui era giunta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, secondo cui sarebbe legittima la scelta del formato “.pdf” al pari del formato in “.p7m”, poiché il diritto dell’Unione Europea consente l’utilizzo delle firme digitali nei formati digitali CAdES e PAdES per la notifica di una cartella di pagamento. Le stesse devono pertanto ritenersi allo stesso modo valide ed efficaci. La pronuncia Il Collegio di seconde cure ha accolto l’atto di gravame proposto dall’Agente della riscossione e per l’effetto ha riformato la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente. La CTR, infatti, nel proprio iter motivazionale ha evidenziato la natura errata della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva non provata la notifica della cartella di pagamento, non essendo prodotta nel giudizio, da parte dell’Ufficio, l’asseverazione di conformità all’originale della cartella trasmessa a mezzo PEC. In secondo luogo riformava la sentenza della CTP in ragione del fatto che la stessa cartella non contenesse l’estensione in “.p7m”. Secondo i Giudici aditi, infatti, il Collegio di prime cure non ha correttamente valutato la questione attinente alla validità (o meno) del documento in formato “.pdf”. Sul punto, infatti, la CTR ha richiamato il recente arresto della Corte di Cassazione SS.UU. (Sentenza n. 10266/2018 del 27 aprile 2018) nel quale viene riconosciuta espressamente la medesima validità ed efficacia di un documento con firma digitale in formato “.pdf”, rispetto ad un altro in formato “.p7m”. Sulla scorta di quanto può leggersi nel predetto pronunciamento di legittimità, dunque, il Collegio campano, dopo aver premesso che “proprio al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nel De (i.e. la Decisione di esecuzione UE n. 2015/2016 della Commissione dell’8 settembre 2015[2] – n.d.A.) sono stati adottati standard europei mediante il cosiddetto regime eidas, che impone agli Stati Membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello Cades che quello Pades”, haevidenziato come non vi siano elementi “(…) per ritenere che il formato Cades (p7m) sia più affidabile del formato Pades (pdf) che anzi nel processo amministrativo telematico è stato adottato in forma esclusiva per ragioni legate alla piattaforma interna”. Del resto, proprio in tema di cartelle esattoriali il Collegio ha ricordato la recente Ordinanza della Suprema Corten. 6417/2019a mezzo della quale è stata ribadita la piena efficacia della notifica di una cartella di pagamento seppur in formato “.pdf”, state l’equipollenza di tale formato con il formato “.p7m”. Infine, la CTR ha altresì evidenziato come la cartella di pagamento impugnata fosse – diversamente da quanto dichiarato dalla società contribuente – nella piena conoscenza della stessa già prima della ricezione dell’estratto di ruolo. Al riguardo, ha precisato che la cartella era stata oggetto sia di anteriore proposta di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, sia di istanza di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n. 193/2016 (c.d. Rottamazione delle cartelle)[3]. Tale osservazione dei Giudici del gravame risulta funzionale al superamento dell’eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado dalla società contribuente, riconoscendo pertanto agli eventi di cui sopra valenza interruttiva, con conseguente accoglimento di quanto asserito dall’Agente della riscossione nel proprio ricorso in appello. La sentenza sopra riportata appare meritevole di attenzione poiché, recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità, si discosta nelle sue conclusioni dall’orientamento di altre commissioni territoriali di merito[4], secondo cui sarebbero invalide le cartelle notificate a mezzo PEC in formato “.pdf” consentendo lo stesso di ottenere soltanto una «copia informatica di documenti analogici» priva della valenza di “documento informatico immodificabile”. A.C. [1] Circa la possibilità di “anticipare” la tutela giudiziale già al momento della ricezione dell’estratto di ruolo consegnato dall’agente per la riscossione in talune specifiche situazioni, non vi sono ormai dubbi a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, SS. UU. N. 19704 del 2 ottobre 2015 con la quale è stato espressamente statuito che “Il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata anche se viene a conoscenza per la prima volta mediante l’estratto di ruolo rilasciatogli dall’Agente della Riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere”. Ciò in quanto “(…) una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19 citato impone di ritenere la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato successivo non costituisca l’unica possibilità di far valere tale invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto, non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima (…)”. [2] La Decisione di esecuzione in parola, come evidenziato dalla Sentenza SS.UU. n. 10266/2018, stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dai sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno. [3] La disciplina sulla c.d. Rottamazione delle cartelle, tra l’altro, prevede espressamente la compilazione e l’invio di uno specifico modello di istanza entro un dato specifico termine ad iniziativa del debitore. [4] Si ricorda in tal senso, ex multis, CTP Vicenza n. 821/2017; CTP Reggio Emilia n. 204/17 del 31.07.2017; CTP Napoli n. 611 del 26.02.2016; CTP Milano n. 1638 del 24.02.2017.