Abstract Con la sentenza in commento, la CTR del Piemonte si è pronunciata sul tema riguardante il perfezionamento della procedura di c.d. voluntary disclosure nel caso in cui una parte del versamento dovuto avvenga in lieve ritardo. In un caso siffatto, secondo il Giudice d’appello, constatata la mancanza di una espressa previsione normativa che sanzioni il ritardo nell’adempimento, non può applicarsi infatti la disciplina prevista nel caso in cui venga del tutto omesso il versamento: condotta da cui discende il mancato perfezionamento della procedura. *** Il caso in esame Il caso trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990 n. 167. La procedura si concludeva positivamente con l’emissione degli atti previsti per la definizione, ovvero: Gli atti in parola prevedevano due diversi termini per l’adempimento coincidenti con le date del 31 agosto 2016 e del 30 settembre 2016. Il contribuente, tuttavia, effettuava tutti i versamenti richiesti dagli atti sopra citati alla data del 15 settembre 2016. Cosi procedendo, però, uno dei pagamenti risultava effettuato nei termini (i.e. quello previsto dagli atti di contestazione delle sanzioni, in anticipo addirittura di 15 giorni rispetto alla scadenza) mentre l’altro (peraltro di ammontare sensibilmente inferiore e riferibile agli inviti al contraddittorio) risultava formalmente effettuato in ritardo di 15 giorni rispetto alla scadenza prevista. Da tale ultimo ritardo seguiva l’emissione di ulteriori avvisi di accertamento ed atti di contestazione delle sanzioni da parte dell’Ufficio, ritenendo quest’ultimo non perfezionata la procedura di collaborazione volontaria. In particolare, l’Ufficio irrogava le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione nella misura massima prevista, in luogo della misura agevolata prevista dalla Legge n. 186/2014. Lo stesso Ente, inoltre, ritenendo operante nella specie l’istituto del raddoppio dei termini di accertamento (raddoppio invece non previsto nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure), emetteva gli ulteriori avvisi di accertamento con cui irrogava maggiori sanzioni non indicate originariamente negli inviti al contraddittorio e procedeva altresì ad accertare le maggiori imposte relative al maggior periodo di accertamento. Il contribuente proponeva dunque ricorso avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, rilevando come, in assenza di una espressa previsione normativa del ritardo, non potesse applicarsi nella specie la previsione – invocata dall’Ufficio – di cui all’art. 5-quinques comma 10 del D.L. 167/1990, secondo cui la procedura non si perfeziona nel caso in cui il contribuente non versi le imposte dovute nei termini previsti. Ciò dovendosi distinguere la fattispecie contrassegnata dal ritardato versamento (peraltro lieve nel vaso di specie) da quella ben più grave dell’omesso versamento di tutte le somme dovute. Appariva, infatti, al contribuente del tutto sproporzionata la conseguenza della decadenza dei benefici previsti dalla disciplina da VD, in assenza di un danno per l’erario e di un reale vantaggio conseguito dal contribuente, l’equiparazione tra il ritardato versamento del contribuente ed il caso in cui il contribuente non collabori in alcun modo con l’Agenzia delle Entrate. La CTP di Novara ha accolto il ricorso rilevando come il contribuente abbia versato le (sole) maggiori imposte e accessori con un modesto ritardo riguardo ad atti peraltro notificati nel mese di agosto, ritenendo perciò sproporzionata la sanzione della decadenza dai benefici della VD. La sentenza di prime cure veniva impugnata dall’Ufficio, il quale insisteva per l’applicazione nel caso di specie della norma di cui al comma 10 dell’art. 5-quinques del DL 167/1990. Tale norma, secondo l’Ufficio, era chiara nell’affermare che la procedura di VD nel caso di specie non potesse considerarsi perfezionata, con la conseguenza della decadenza dei relativi effetti premiali. La pronuncia La CTR adita, con la sentenza in commento, confermando il pronunciamento di prime cure, ha respinto l’appello dell’Ufficio non condividendo la tesi per cui il ritardato pagamento di una rata prevista dalla procedura di Voluntary Disclosure debba essere posto allo stesso piano di una totale omissione del pagamento di quanto dovuto. Secondo i Giudici del gravame, infatti, una siffatta interpretazione delle norme non può accogliersi, sia perché equipara, sul piano sanzionatorio, condotte di diversa portata e gravità, (un conto, infatti, è, secondo i Giudici, l’omesso versamento dell’intero importo dovuto, e un altro conto è un pagamento in ritardo, tutto sommato di lieve entità) sia perché, diversamente opinando, si assisterebbe ad una forzosa estensione del dato letterale della norma, la quale, appunto, fa esclusivo riferimento all’omesso pagamento e non al ritardato pagamento. Conclude il Giudice d’appello precisando dunque che - essendo la norma desumibile dal comma 10 dell’art. 5-quinques cit., non suscettibile di interpretazione estensiva-, la decadenza dal beneficio della voluntary disclosure può verificarsi esclusivamente nelle ipotesi di ritardo nel pagamento della prima rata o di omesso pagamento delle rate successive: situazioni entrambe non verificatesi nel caso di specie. F.D.D.D.