La mancata compilazione del quadro RW non integra, ipso iure, il reato di infedele dichiarazione ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio - Commento a Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2021, n. 19849

28 Giugno 2021

Abstract

Nel caso in cui il contribuente non abbia compilato il quadro RW in relazione a somme detenute all’estero, non può ritenersi automaticamente integrata la fattispecie di infedele dichiarazione di cui all’art. 4, D.lgs. n. 74 del 2000 in assenza di prova circa la sussistenza delle condizioni al ricorrere delle quali i beni detenuti all’estero producono redditi tassabili nel territorio dello Stato e ciò anche ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p.

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La fattispecie dedotta in giudizio

La Corte di Cassazione, sez. VI penale, nell’ambito della sent. n. 19849 del 4 maggio 2021, si è espressa sulla configurabilità del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. nel caso in cui il presunto reato presupposto, in specie quello di infedele dichiarazione ex art. 4 del D.lgs. n. 74/2000, sia integrato per effetto della mancata compilazione del quadro RW relativamente a somme di denaro detenute su conti esteri.

Nello specifico, oggetto del ricorso dinnanzi alla Suprema Corte è la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze nell’ambito della quale il Giudice di seconda istanza ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. per aver movimentato, all’esito di una serie di operazioni, la somma di euro 613.833,37 da due conti svizzeri intestati a due coniugi dapprima su un conto corrente sammarinese riferibile ad una società del Regno Unito dallo stesso amministrata e, successivamente, verso un terzo conto corrente dello stesso istituto bancario intestato ai coniugi – suoi clienti –, con il precipuo scopo di ostacolare la provenienza illecita di tale somma di denaro. In ossequio all’impianto accusatorio, confermato in sede di appello, la liquidità in discorso sarebbe frutto del reato di infedele dichiarazione di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 74 del 2000, art. 4, commesso da uno dei coniugi per il periodo di imposta 2003.

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Firenze, la mancata presentazione, da parte dei coniugi, del quadro RW della Dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 integrerebbe già da solo la fattispecie penal-tributaria dell’infedele dichiarazione, assunto poi a reato presupposto della fattispecie di riciclaggio in contestazione nel caso specifico. La Sentenza di seconde cure veniva dunque impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

La pronuncia

Nel censurare l’automatismo posto dalla Corte d’Appello alla base delle proprie argomentazioni, i Giudici di legittimità tratteggiano, preliminarmente, il perimetro e la ratio della disciplina del cd. “monitoraggio fiscale” della quale il quadro RW è concreta espressione. In questo senso si precisa che “[l]a materia è disciplinata dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167 […] che, nel regolare la rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, prevede una serie di obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti italiani con finalità di "monitoraggio fiscale", allo scopo di controllare che, attraverso transazioni finanziarie da e per l'estero, soggetti tenuti al pagamento delle tasse in Italia possano sottrarre proprie ricchezze al controllo erariale”.

A tale esigenza risponderebbe, appunto, l’obbligo di compilazione, in sede di dichiarazione annuale, del quadro RW ove si segnalano “investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE)” (cfr. Istruzioni per la compilazione Redditi 2021 – Fascicolo 2).

In questo senso, pertanto, appare evidente come l’indicazione di attività finanziarie, investimenti e altri diritti reali sia funzionale all’adempimento degli obblighi tributari limitatamente riferibile all’IVIE e all’IVAFE, la cui violazione, peraltro, comporta esclusivamente sanzioni pecuniarie amministrative e non già l’integrazione di fattispecie penalmente rilevanti.

La Suprema Corte, nel sostenere l’impossibilità di sussumere i fatti in contestazione nell’ambito del delitto di infedele dichiarazione – quale reato presupposto del riciclaggio – puntualizza come la detenzione di una somma di denaro da parte di un contribuente italiano presso un conto estero non possa essere considerata, “monisticamente” e automaticamente, come fattispecie generatrice di redditi imponibili nello Stato “restando tassabili in Italia alle condizioni prescritte dalla legge, esclusivamente le rendite […] che il bene detenuto all'estero dovesse eventualmente produrre; rendite che, peraltro, vanno dichiarate in quadri della dichiarazione dei redditi diversi dal quadro RW”.

Nondimeno, afferma la Corte, non potendo riferire l’ammontare della somma di denaro ad uno o più periodi di imposta determinati e, pertanto, nell’impossibilità di valutare il superamento delle soglie di punibilità, difetterebbe la prova della configurabilità del reato presupposto con conseguente mancata integrazione della tipicità del delitto di riciclaggio.

All’esito di tali argomentazioni la Corte di Cassazione annulla senza rinvio l’impugnata sentenza assolvendo l’imputato dal reato di riciclaggio con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

G.P.

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